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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33632/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il debitore aveva proposto opposizione avverso un’intimazione di pagamento riferita a 18 cartelle, tra cui alcune concernenti contributi INPS. In primo grado il tribunale aveva dichiarato nullo il ricorso perché non indicava specificamente quali cartelle si intendessero impugnare. In appello l’opponente aveva contestato tale impostazione, deducendo l’omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti. La corte d’appello ha ritenuto valido il ricorso, ha ammesso e valutato la documentazione prodotta dall’agente della riscossione, ritenendo provate la rituale notifica delle cartelle e di atti interruttivi per tre delle quattro cartelle di competenza INPS, e ha dichiarato prescritto il credito di una sola cartella. Nonostante ciò, ha posto le spese del doppio grado a carico dell’opponente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 421, 112, 416, 420 e 437 c.p.c. e vizio motivazionale per l’ammissione dei documenti depositati tardivamente dall’agente della riscossione; 2) ulteriore vizio di motivazione per omessa valutazione di circostanze decisive; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. per la condanna alle spese nonostante l’accoglimento, sia pure limitato, dell’opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo legittimo l’esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro e conforme ai principi giurisprudenziali l’acquisizione dei documenti relativi alla notifica delle cartelle e agli atti interruttivi della prescrizione, quando indispensabili ai fini della decisione. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che, una volta riconosciuta la parziale fondatezza dell’opposizione con declaratoria di prescrizione di uno dei crediti, non era consentito porre integralmente o sostanzialmente le spese a carico dell’opponente come se fosse soccombente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale richiamata per articolare le censure di violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 421 c.p.c.

    nel rito del lavoro attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi finalizzati alla ricerca della verità materiale e consente l’acquisizione di documenti indispensabili alla decisione, anche in appello.

  • art. 437 c.p.c.

    consente, in appello nel rito del lavoro, l’ammissione eccezionale di prove indispensabili, anche d’ufficio, quando utili a chiarire fatti costitutivi contestati.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro di pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alle preclusioni difensive del rito del lavoro.

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri e alle scansioni del processo del lavoro.

  • art. 91 c.p.c.

    impone che le spese seguano la soccombenza; non è compatibile con la condanna alle spese della parte che risulti parzialmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per affermare che, in caso di accoglimento solo parziale, può al più disporsi la compensazione totale o parziale, non una condanna alle spese in favore della controparte.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel terzo motivo a sostegno della censura sulla condanna alle spese.

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nella logica della decisione, ma superato nei limiti indicati dai poteri istruttori officiosi del rito del lavoro.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il giudice può acquisire d’ufficio documenti anche se la parte che li produce è incorsa in preclusioni, quando tali documenti risultino indispensabili per decidere e le risultanze già acquisite offrano significativi dati di indagine.
  • L’esercizio dei poteri istruttori officiosi è giustificato dall’esigenza di ricerca della verità materiale e opera anche in appello, purché i fatti costitutivi o estintivi siano stati puntualmente allegati o contestati e vi siano già elementi istruttori da approfondire.
  • L’eccezione di interruzione della prescrizione ha natura di eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
  • Quando una domanda o un’opposizione sia accolta solo in parte, non ricorre reciproca soccombenza automaticamente tale da giustificare la condanna della parte comunque vittoriosa alle spese; la regolazione delle spese deve rispettare il criterio della soccombenza e, se del caso, della compensazione.
  • In presenza di una parziale soccombenza reciproca o di un accoglimento ridotto, il giudice deve motivare la scelta sulle spese secondo i criteri di legge, non potendo trattare come integralmente soccombente la parte che ha ottenuto un risultato utile anche solo limitato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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