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Sentenza

Sentenza n. 412/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 565/2024 - RG n. 297/2024, pubblicata in data 17/04/2024, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, notificata in data 24.10.2024 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Cagliari del 21 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202600013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, n. 565/2024, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a riconoscergli, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, la somma di euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 ottobre 2024, ma l'Amministrazione non aveva dato seguito ad alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno all'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: la nomina del commissario costituisce già uno strumento idoneo di esecuzione e ricorrono ulteriori ragioni ostative, considerate la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, avente funzione di incentivo formativo e non di sostentamento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'Amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella complessità dell'adempimento, nel contenzioso seriale e nella nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il titolo esecutivo posto in ottemperanza riconosce, oltre alla somma dovuta, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un'Amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta, fissando il termine per l'intervento sostitutivo a decorrere dalla richiesta della parte.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: anche quando sia astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, può essere esclusa per ulteriori ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa e tecnica dell'adempimento, il coinvolgimento di una pluralità di strutture, l'eccezionale serialità del contenzioso e la già disposta nomina del commissario ad acta.
  • La nomina a commissario ad acta di un dipendente pubblico appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice non comporta, per tale funzione, la liquidazione di un compenso autonomo.
  • Nell'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di un'Amministrazione statale, l'eventuale incapienza dei fondi ordinari non impedisce l'adempimento, potendo il commissario ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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