Cassazione Penale, Sentenza n. 35783/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza di proscioglimento del 15 settembre 2022 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per il prosieguo del procedimento, rilevando l'illegittimità dell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova che non conteneva previsioni risarcitorie o prescrizioni di condotte riparatorie.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il P.G. ha impugnato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e la conseguente sentenza di proscioglimento perché l'ordinanza non prevedeva impegni risarcitori né concrete condotte riparative nonostante i reati ascritti (artt. 341 bis e 635 c.p.) producessero danno. Ai sensi dell'art. 168-bis c.p. la messa alla prova deve comportare sia la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato sia, ove possibile, il risarcimento del danno; la mancata previsione di misure risarcitorie rende illegittima l'ammissione e il proscioglimento successivo.
Norme richiamate
La messa alla prova è vincolata alla prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, al risarcimento del danno: il risarcimento non è facoltativo in alternativa ma costituisce presupposto congiunto rispetto alle misure riparative
artt. 464 quinquies, 464 septies, 464 octies cod. pen.
Norme che prevedono la revoca o la declaratoria di esito negativo della messa alla prova in caso di inadempimento degli obblighi; tali previsioni collegano l'ammissione alla prova all'effettività degli impegni riparatori
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamato per delineare i fondamenti di impugnazione del P.G.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022 (PMT C/ Società La Sportiva)
La parte pubblica (P.G.) è legittimata a impugnare l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova quando questa non sia stata comunicata; in tal caso può impugnare unitamente l'ordinanza e la sentenza di estinzione del reato
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 13235 del 2/03/2016 (Venanzetti)
È legittimo rigettare una richiesta di messa alla prova che contenga solo una generica dichiarazione di voler risarcire il danno: l'imputato deve fornire idonee e concrete allegazioni sul suo impegno risarcitorio
Massime di principio
- Per i reati che hanno prodotto danno, l'ammissione alla messa alla prova deve prevedere misure concrete volte sia all'eliminazione delle conseguenze dannose sia, ove possibile, al risarcimento della vittima; l'assenza di impegni risarcitori può rendere illegittima l'ammissione
- La semplice dichiarazione generica di voler risarcire il danno non è sufficiente: il programma elaborato dall'UEPE e l'ordinanza devono contenere prescrizioni e allegazioni concrete sulle condotte riparatorie e, se possibile, modalità e tempi del risarcimento
- Il provvedimento di ammissione alla messa alla prova deve essere comunicato alle parti interessate; in mancanza di comunicazione il Procuratore generale è legittimato a impugnare l'ordinanza e la successiva sentenza di estinzione
- In presenza di omissioni formali o sostanziali nella previsione di impegni riparatori, la Corte può annullare il proscioglimento e rinviare gli atti al giudice di merito per la definizione di un programma conforme ai requisiti di legge
- I giudici di merito devono verificare che il programma dell'UEPE contenga previsioni idonee e specifiche a garantire la riparazione del danno e l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, altrimenti l'ammissione e il conseguente estinzione non possono essere dichiarate legittimamente
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