Cassazione Penale, Ordinanza n. 28267/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva già modificato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando però nel resto la condanna per concorso in furto aggravato. Con il solo motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione, violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, contestando quindi il giudizio di bilanciamento e la graduazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, osservando che la determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua. Nel caso concreto la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata, anche perché il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti era giustificato dalla resipiscenza dell'imputato, fronteggiata però da una condotta programmata con indici di particolare gravità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 nn. 2), 5) e 7) c.p.
integrano il titolo di reato contestato, vale a dire concorso nel furto aggravato per le circostanze aggravanti richiamate
richiamato quale parametro legale della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena
richiamato quale criterio di commisurazione della pena sulla base della gravità del fatto e della personalità del colpevole
la doglianza è stata qualificata come manifestamente infondata in sede di legittimità
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La graduazione della pena e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia motivata in modo non apparente e coerente con i criteri legali di commisurazione.
- Il giudizio di equivalenza o di prevalenza tra circostanze può essere sorretto da un riferimento sintetico agli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni profilo dedotto dalla difesa, se la motivazione consente di ricostruire l'iter logico seguito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sulla misura della pena quando la sentenza impugnata abbia già esplicitato, in modo congruo, le ragioni della determinazione sanzionatoria.
- La resipiscenza dell'imputato può essere valorizzata ai fini del trattamento sanzionatorio, ma può non condurre alla prevalenza delle attenuanti ove il fatto presenti elementi di programmata gravità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28210/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28212/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28214/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28215/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28216/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28217/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →