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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00962/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento, aveva confermato la condanna di primo grado a pena detentiva e pecuniaria per furto aggravato e tentato furto, mantenendo il riconoscimento della recidiva reiterata e il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge per asserita inosservanza del principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento: sosteneva che il giudice di rinvio non avesse realmente motivato sulla recidiva reiterata, limitandosi a richiamare precedenti condanne per reati contro il patrimonio e traendone automaticamente l’attualità della pericolosità sociale, oltre a ravvisare un profilo di contraddittorietà tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e quello della recidiva. Con il secondo motivo sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., per asserita violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., richiamando anche pronunce della Corte costituzionale su fattispecie analoghe.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente recepito il principio di diritto della precedente sentenza di annullamento e avesse motivato in modo adeguato sulla recidiva reiterata, valorizzando non solo i precedenti specifici ma anche il tempo dei fatti, il modus operandi e la loro relazione con il nuovo episodio, così da desumere una pericolosità attualizzata e accresciuta. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., richiamando orientamenti di legittimità che escludono l’irragionevolezza del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Per effetto dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.p.

    Il ricorrente invocava il principio di diritto fissato in sede di annullamento; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio lo avesse invece osservato correttamente.

  • art. 69 c.p.

    Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è stato ritenuto non manifestamente irragionevole e quindi costituzionalmente legittimo.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata può essere valorizzata anche in chiave sostanziale, mediante una valutazione della attualità e dell’accresciuta pericolosità dell’imputato.

  • artt. 3, 25 e 27 Cost.

    Le censure di illegittimità costituzionale per violazione di tali parametri sono state reputate manifestamente infondate.

  • art. 616 c.p.p.

    L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di colpa nella causa di inammissibilità, alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per il criterio relativo alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta a colpa del ricorrente.

  • Corte cost. n. 141/2023

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi di illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza, ma non accolta come precedente decisivo nel caso esaminato.

Massime di principio

  • In sede di rinvio, il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento; la conformità va però valutata in base alla sostanza della motivazione, non a un mero richiamo formale.
  • La recidiva reiterata richiede una motivazione che non si esaurisca nel dato dei precedenti penali, ma possa fondarsi anche su elementi concreti del caso, come il tempo dei fatti, il modus operandi e il rapporto tra i precedenti e il nuovo episodio, ai fini della valutazione della pericolosità attualizzata.
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata non è costituzionalmente illegittimo per il solo fatto di limitare la prevalenza dell’attenuante comune, poiché la disciplina derogatoria è ritenuta ragionevole e non arbitraria.
  • La censura di legittimità costituzionale è inammissibile o manifestamente infondata quando si limita a contrapporre una diversa lettura delle circostanze senza evidenziare una manifesta irragionevolezza del bilanciamento normativo.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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