Cassazione Penale, Sentenza n. 19852/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 25/10/2019 che aveva dichiarato l'imputato responsabile degli artt. 319 e 321 c.p. e gli aveva applicato, oltre alla pena concordata, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 317-bis c.p. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 3 e 27 Cost. per l'automaticità e l'irrigidimento della pena accessoria previsto dall'art. 317-bis nella formulazione anteriore alle modifiche della legge n. 3/2019, invocando il principio di proporzionalità richiamato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 317-bis c.p. Ha ricondotto la questione non direttamente all'art. 317-bis bensì all'art. 445, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 3/2019), che stabilisce per il patteggiamento la possibilità ("può applicare") di irrogare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis, conferendo quindi discrezionalità al giudice e superando l'automatismo contestato. La Corte ha precisato che la norma processuale è applicabile anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore salvo che assuma efficacia peggiorativa (in malam partem). Ha ricordato i limiti interpretativi posti dalla giurisprudenza di legittimità sulla retroattività (esclusione per il "patteggiamento ordinario" fino a due anni) e l'onere motivazionale del giudice quando applica pene accessorie non concordate. Per tali ragioni la sentenza di Brescia è annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 317-bis e il giudizio è rinviato al Tribunale per nuovo esame sulla pena accessoria.
Norme richiamate
reato contestato all'imputato (corruzione), indicato come fatto base della responsabilità penale
reato contestato all'imputato (concussione o altra norma collegata a fatti di corruzione), parte della imputazione
prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici come pena accessoria; la Corte ha ritenuto legittimo il contenuto della norma ma ne ha escluso l'automaticità nel quadro del patteggiamento dopo la modifica normativa del 2019
consente alle parti, nell'accordo di patteggiamento, di subordinare l'efficacia dell'accordo all'esenzione dell'applicazione dell'art. 317-bis; rafforza la dimensione negoziale e la possibilità per l'imputato di ottenere che la pena accessoria non sia applicata
introdotto dalla legge n. 3/2019; stabilisce che il giudice "può applicare" le pene accessorie di cui all'art. 317-bis nei patteggiamenti per delitti contro la pubblica amministrazione, conferendo discrezionalità al giudice di merito e superando l'automatismo
ha modificato l'art. 445 c.p.p. e introdotto regole che rendono facoltativa l'applicazione delle pene accessorie nei patteggiamenti, mutando l'assetto applicativo dell'art. 317-bis
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente per il principio di uguaglianza e proporzionalità delle misure, la Corte ha ritenuto superabile la presunta incostituzionalità tramite l'interpretazione dell'art. 445 c.p.p.
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla funzione rieducativa e alla proporzionalità della pena; la Corte ha affrontato la questione valutando la discrezionalità del giudice nell'applicare pene accessorie
Corte Cost. sent. n. 222/2018
principio richiamato dal ricorrente secondo cui le pene accessorie devono essere proporzionate e non predeterminate in modo rigido; la sentenza è stata utilizzata a supporto dell'argomento di incostituzionalità
Corte Cost. sent. n. 232/2021
ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità sollevata in ordine all'art. 317-bis prospettando diversa interpretazione normativa, richiamata dalla Cassazione
Cass. Pen., Sez. 6, sent. n. 40538/2021
giurisprudenza citata che esclude l'estensione retroattiva della modifica dell'art. 445 c.p.p. rispetto al "patteggiamento ordinario" (pena concordata fino a due anni), per evitare un trattamento più sfavorevole
Cass. Pen., Sez. 6, sent. n. 16508/2020
precisa che l'applicazione di una pena accessoria non concordata deve essere motivata espressamente e che tale statuizione è impugnabile in Cassazione per vizio di motivazione
Massime di principio
- Dopo la legge n. 3/2019 e l'art. 445, comma 1-ter c.p.p., nei patteggiamenti contro la pubblica amministrazione l'applicazione delle pene accessorie (art. 317-bis c.p.) è facoltativa: il giudice valuta discrezionalmente la proporzionalità e può decidere se applicarle.
- Se il giudice intende applicare una pena accessoria non concordata dalle parti, è obbligato a motivare specificamente la decisione: l'omessa o insufficiente motivazione è vizio impugnabile in Cassazione.
- Le norme processuali (art. 445 c.p.p.) possono trovare applicazione anche per fatti anteriori alla loro entrata in vigore, salvo che la loro applicazione comporti un trattamento peggiorativo per l'imputato (principio di irretroattività in malam partem).
- Il patteggiamento può essere negoziato in modo da subordinare la sua efficacia alla non applicazione di determinate pene accessorie (art. 444 comma 3-bis c.p.p.): le parti possono quindi ottenere protezione contrattuale rispetto all'applicazione di talune misure accessorie.
- Nei casi di applicazione automatica di pene accessorie sulla base di testi normativi anteriori, il corretto approccio è verificare se successivi interventi normativi o interpretativi (legge 2019, pronunce costituzionali) hanno introdotto elementi di discrezionalità o limiti all'automatismo.
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