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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08286/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario conveniva davanti al Tribunale le titolari del fondo vicino chiedendo la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, e di scarico, a carico del loro fondo e a favore del proprio, con determinazione delle relative indennità. Il Tribunale accoglieva solo la domanda di servitù di scarico coattivo e rigettava il resto; la Corte d'appello confermava il rigetto della domanda di passaggio, ritenendo che il fabbricato dell'attore avesse un proprio accesso alla via pubblica, poiché un collegamento già esistente poteva essere ripristinato mediante riapertura di una porta tamponata, con intervento non oneroso. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse rigettato il gravame senza adeguata motivazione e fondandosi su un'ipotesi di riapertura della porta esistente; 2) violazione degli artt. 14 d.P.R. 115/2002 e 15 c.p.c. in punto di liquidazione delle spese, perché la causa sarebbe stata erroneamente trattata come di valore indeterminabile anziché sulla base del valore dominicale o catastale del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse invece esplicitato le ragioni del rigetto, valorizzando gli accertamenti di merito e l'esistenza di un accesso al fabbricato ripristinabile senza lavori onerosi; la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Sul secondo motivo ha rilevato il difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato né dimostrato di avere prodotto nei giudizi di merito la documentazione necessaria per stabilire il valore catastale o dominicale del bene. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 702 c.p.c.

    È richiamato come rito introduttivo della domanda proposta in primo grado.

  • art. 111 Cost.

    La dedotta violazione è stata ritenuta insussistente perché la motivazione della sentenza d'appello era presente e comprensibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di motivazione apparente o mancante, ritenendo che la decisione impugnata esponga le ragioni del rigetto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato come nullità della sentenza, ma giudicato inammissibile perché volto a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 14 del D.P.R. n. 115 del 2002

    È evocato per contestare il criterio di determinazione del valore della causa ai fini delle spese.

  • art. 15 c.p.c.

    È richiamato per il criterio di liquidazione delle spese in base al valore della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito.
  • Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune risultanze istruttorie, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni singolo elemento non richiamato, purché indichi le ragioni del proprio convincimento.
  • In tema di servitù coattiva di passaggio, la verifica dell'interclusione deve considerare unitariamente il fondo solo se le sue parti non siano agevolmente accessibili tra loro; se invece l'accesso interno è facilmente ripristinabile senza opere particolarmente onerose, non ricorre il presupposto per imporre un passaggio su fondo altrui.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura sulla liquidazione delle spese richiede autosufficienza: la parte deve indicare e dimostrare gli elementi documentali necessari per verificare il valore della controversia quando il motivo dipende da tali dati.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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