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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19740/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato dalla Corte d'appello a due anni di reclusione per avere presentato domanda di reddito di cittadinanza il 15 marzo 2019 omettendo di dichiarare di essere sottoposto a misura cautelare personale di divieto di avvicinamento alla persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con i primi tre ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo, contestando in sostanza la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Con il quarto motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il quinto ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero in larga parte ripetitivi di deduzioni già esaminate e respinte dal giudice di merito, e comunque diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, senza specifica indicazione di travisamenti della prova. Ha giudicato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dell'entità dell'indebito, pari complessivamente a euro 6.240,95. Ha infine ritenuto inammissibile il quinto motivo, poiché la pena base era stata fissata nel minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'assenza di elementi favorevoli e con la presenza di precedenti penali. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019

    norma incriminatrice posta a base della condanna per l'omessa dichiarazione di una circostanza rilevante ai fini del reddito di cittadinanza; la decisione richiama la disciplina come applicata nel caso concreto.

  • art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019

    disposizione richiamata per il regime di sospensione del reddito di cittadinanza in caso di applicazione di misure cautelari personali; la Corte ricorda che l'interpretazione estensiva di tale disciplina è stata ritenuta costituzionalmente compatibile.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché l'indebito complessivamente percepito era di importo non tenue.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche sono state negate per assenza di elementi favorevoli all'imputato e presenza di precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    è stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo che si indichino specifici travisamenti delle emergenze processuali decisivi e puntualmente dedotti.
  • Le censure di violazione di legge o vizio di motivazione sono inammissibili quando si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'entità del danno o dell'indebito economico complessivamente cagionato, quando tale importo deponga per una offensività non minima della condotta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica fondata sulla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato e sulla presenza di precedenti penali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende costituisce conseguenza processuale tipica.

Come è indicizzato

MateriePeculatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati contro la PAParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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