Cassazione Penale, Sentenza n. 45920/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione: l'imputato contestava che la Corte d'appello avesse affermato la responsabilità penale nonostante mancasse prova certa che la sostanza fosse detenuta per finalità diverse dall'uso personale. Si sosteneva che la suddivisione in più involucri, la quantità complessiva e la disponibilità di 90 euro in contanti fossero compatibili con uso personale; inoltre si rilevava che prima del controllo l'imputato aveva incontrato qualcuno, circostanza che poteva essere interpretata come acquisto e non cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica nell'attribuire rilevanza alla suddivisione della sostanza in più involucri (nove), al fatto che parte fosse occultata sotto il sedile dell'autovettura, al peso complessivo di gr. 3,24 e alla percentuale di principio attivo (79%), nonché alla somma di 90 euro in banconote di vario taglio. La Corte ha precisato che la riqualificazione o diversa ponderazione delle prove appartiene al merito e non può essere sostituita dal giudice di legittimità; la circostanza dell'incontro precedente al controllo è irrilevante in assenza di elementi probatori che ne attestino la natura di cessione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Norma che punisce la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la sentenza impugnata ha ritenuto integrato il reato sulla base degli elementi fattuali (quantità, confezionamento, occultamento, denaro).
art. 533 cod. proc. pen. (modificato dalla legge n. 46/2006)
Richiamo al principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». La Corte osserva che tale principio non ha ampliato il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: il giudice di legittimità verifica la presenza di motivazione effettiva e non può sostituirsi al merito nella riconsiderazione delle valutazioni probatorie.
Norma che dispone l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso quando sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per il pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata dalla Corte di cassazione come parametro per valutare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e la determinazione della somma a carico del ricorrente; utilizzata per confermare l'applicabilità dell'onere di versamento in presenza di colpa nella scelta di proporre il ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione non è luogo per una nuova valutazione del merito: può censurare la motivazione solo per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non per diversa apprezzamento degli elementi probatori.
- Per distinguere detenzione per uso personale da detenzione ai fini di spaccio i giudici considerano, tra gli indici rilevanti: quantità complessiva, confezionamento in più dosi, occultamento, elevata percentuale di principio attivo e disponibilità di denaro in banconote di vario taglio.
- La mera presenza di una somma modesta in contanti o il fatto di aver incontrato qualcuno poco prima del controllo non sono di per sé decisivi: occorrono elementi probatori specifici che colleghino l'incontro o il denaro alla cessione di sostanze.
- In sede di ricorso per cassazione chi impugna deve articolare censure sulla motivazione (es. sua assenza o manifesta illogicità) o su violazioni di legge, non può limitarsi a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato in merito.
- Argomentazioni volte a dimostrare la compatibilità della quantità con uso personale sono appropriate in appello o primo grado; in Cassazione servono se mirano a evidenziare vizi formali o logici nella motivazione che hanno portato a conclusioni irricevibili.
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