Cassazione Civile, Ordinanza n. 31592/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La lite nasce da un appalto pubblico concluso tra un Comune e un imprenditore, per il quale era stata emessa in favore di una cessionaria del credito un’ingiunzione di pagamento relativa alla rata di saldo. Il Comune propose opposizione al decreto ingiuntivo, contestando sia la legittimazione attiva della cessionaria sia la spettanza del credito all’appaltatore originario e formulando anche domande risarcitorie nei confronti di entrambi i convenuti. In primo grado fu dichiarato il difetto di legittimazione attiva della cessionaria e il Comune fu condannato a pagare all’appaltatore originario la somma dovuta; furono inoltre rigettate le domande risarcitorie del Comune. In appello il Comune censurò, da un lato, la compensazione delle spese tra esso e la cessionaria, sostenendo che l’azione monitoria era stata proposta senza buona fede e che anche il Comune aveva agito legittimamente; dall’altro, contestò la condanna al pagamento del saldo all’appaltatore, deducendo la necessità di verificare la regolarità contributiva dell’impresa ai sensi della normativa sugli appalti e lamentando vizi nell’ammissione e valutazione delle prove, oltre al mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché mirava a ottenere una nuova valutazione discrezionale della compensazione delle spese e della buona fede della parte ingiungente; il secondo perché pretendeva un sindacato sulla valutazione delle prove e delle risultanze peritali, non consentito in sede di legittimità, essendo il rinnovo della c.t.u. rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non ravvisandosi violazioni dell'art. 115 c.p.c. nei termini denunciati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune e lo ha condannato alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto. La decisione di merito impugnata è quindi rimasta ferma sia quanto alla regolazione delle spese nei gradi di merito, sia quanto alla condanna del Comune al pagamento del saldo dell’appalto in favore del creditore riconosciuto come legittimato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla soccombenza e sulle spese di lite, senza specifiche innovazioni interpretative
nel testo previgente, la compensazione delle spese per giusti motivi è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per motivazione illogica, tautologica, inesistente o apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare asserita illogicità della motivazione, ma ritenuto non fondato nei termini prospettati
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa, senza autonoma decisività nella soluzione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge, invocata per censurare sia la regolazione delle spese sia la decisione sul credito e sulle prove
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 11907 del 9 novembre 1948
richiamata dal ricorrente come fonte della pretesa verifica di regolarità contributiva, ma non valorizzata dalla Corte come decisiva
art. 80 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
invocato dal ricorrente sul tema della regolarità contributiva negli appalti pubblici, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto
richiamato insieme alle norme sulle prove; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio
la violazione può essere denunciata solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte, su prove legali disattese o attribuisce valore di piena prova a elementi soggetti a valutazione; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio
artt. 184, 187, 188 e ss. c.p.c.
richiamati dal ricorrente per vizi del processo istruttorio, ma senza superare il divieto di rivalutazione del merito in cassazione
richiamati per censurare la consulenza tecnica d'ufficio e il suo eventuale rinnovo
invocati in tema di consulenza tecnica; la Corte ha ribadito che il rinnovo della c.t.u. è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, dichiarato sussistente nel dispositivo
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- La valutazione dei "giusti motivi" di compensazione delle spese, nel regime anteriore alla riforma del 2005 dell'art. 92 c.p.c., appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia radicalmente viziata, non quando il ricorrente chieda una diversa ponderazione del merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione di legge in una richiesta di riesame del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, specie quando si contestino l'apprezzamento delle prove, la valutazione delle risultanze peritali o l'opportunità di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti, utilizzi prove al di fuori dei limiti legali o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non è invece deducibile per il solo dissenso sulla valutazione delle prove raccolte.
- La richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non costituisce oggetto di un obbligo automatico, neppure se espressamente sollecitata dalla parte.
- Nel contenzioso sugli appalti, l'accertamento della regolarità contributiva e delle cause ostative al pagamento della rata di saldo, ove effettuato dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite, non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa lettura del fatto.
- rami
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