Cassazione Civile, Ordinanza n. 17521/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiari)
La controversia
Due soggetti, titolari di un albergo sito in Cassino, avevano ottenuto nel 1979 agevolazioni e contributi regionali per la realizzazione della struttura, in attuazione della normativa regionale e statale richiamata. La Regione, con delibera del 1994 comunicata nel 1995, aveva revocato i benefici per asserite irregolarità della pratica e per difformità dei lavori rispetto a quelli autorizzati, chiedendo la restituzione delle somme erogate. Dopo un iniziale giudizio amministrativo, la controversia era stata riassunta davanti al giudice ordinario, che aveva rigettato le domande dei privati e accolto la domanda riconvenzionale regionale di restituzione. In appello i privati avevano censurato: la mancata declaratoria di prescrizione del credito restitutorio della Regione; la legittimità della revoca e la mancata considerazione di elementi emersi in sede penale; la quantificazione della somma richiesta, perché comprensiva anche di un mutuo erogato da un istituto bancario e già rimborsato. La Corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo interrotto il termine prescrizionale dalla delibera regionale del 1988, legittima la revoca in base alla normativa sulle provvidenze, e inammissibile la contestazione sulla quantificazione perché nuova in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. e dell'art. 2943 c.c., sostenendo che la delibera del 1988 non avesse natura interruttiva della prescrizione, che non fossero stati considerati gli esiti del giudizio penale e che la censura sull'entità del credito fosse stata erroneamente dichiarata nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione d'appello nella parte in cui aveva attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla delibera regionale del 4 agosto 1988. Ha affermato che quel provvedimento si limitava a costituire un gruppo di lavoro e ad avviare un procedimento istruttorio interno, senza contenere una chiara manifestazione della volontà dell'ente di far valere il credito restitutorio nei confronti dei beneficiari, requisito necessario per l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove e degli atti di causa
richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove e degli atti di causa
richiamato in relazione all'eccezione di inammissibilità delle nuove difese e contestazioni in appello
l'atto interruttivo della prescrizione deve contenere una inequivoca manifestazione della volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, idonea a costituirlo in mora
art. 9 l.r. n. 82/1978
richiamato dalla Corte d'appello quale base normativa della revoca delle provvidenze in caso di difformità dell'iniziativa finanziata e mancato rispetto dei termini di esecuzione
menzionata per escludere, per il periodo considerato, l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo
l.r. n. 82/1978
normativa regionale che disciplinava le provvidenze e i casi di revoca dei contributi
L. n. 183/1976
normativa statale richiamata quale base del sistema di agevolazioni per la realizzazione dell'albergo
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, non è sufficiente un atto interno o meramente preparatorio dell'ente creditore: è necessario un atto rivolto al debitore che esprima in modo chiaro e inequivoco la pretesa di adempimento.
- La delibera che si limiti ad aprire un procedimento istruttorio o a costituire un gruppo di lavoro non integra, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione se non contiene la manifestazione della volontà di chiedere la restituzione della somma.
- L'atto interruttivo ex art. 2943 c.c. deve presentare sia l'indicazione del soggetto obbligato sia la specifica intimazione o richiesta scritta di adempimento.
- Quando il motivo accolto è pregiudiziale e assorbente, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono autonoma decisione nel merito.
- In appello non possono essere introdotte per la prima volta questioni o allegazioni di fatto nuove rispetto al thema decidendum già delineato in primo grado, ove ciò comporti violazione del divieto di nova.
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