Cassazione Penale, Sentenza n. 26578/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati per tentata induzione indebita e, per uno di essi, anche per corruzione per l'esercizio delle funzioni; inoltre aveva disposto statuizioni civili risarcitorie a favore di una società e di una persona offesa, con condanna anche del Ministero della Difesa quale responsabile civile limitatamente alla posizione del funzionario dell'Arma. La vicenda, ricostruita in sentenza, riguarda un maresciallo dei Carabinieri incaricato di svolgere indagini su un soggetto connesso a una società, il quale, secondo i giudici di merito, avrebbe sfruttato il proprio ruolo per prospettare un esito favorevole delle indagini in cambio del conferimento di un lucroso incarico di consulenza a un terzo indicato da lui, con il tramite di un intermediario sindacale; al medesimo maresciallo era anche contestata la ricezione di 850 euro da un altro soggetto, nell'ambito di un rapporto corruttivo più ampio. Il ricorso del maresciallo contestava, da un lato, la motivazione sull'elemento soggettivo e sulla sussistenza del tentativo di induzione indebita, sostenendo che il divario temporale tra le prime interlocuzioni e l'emersione dell'occasione per ottenere l'incarico consulenziale escludesse il nesso causale e la prova del collegamento tra la rivelazione di informazioni riservate e la successiva utilità indebita; dall'altro, contestava la ricostruzione della corruzione, affermando che la somma ricevuta costituiva solo un aiuto economico tra amici, senza sinallagma con la funzione pubblica. L'altro imputato deduceva contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 56 c.p., sostenendo che i contatti con la persona offesa erano antecedenti all'occasione concreta per chiedere l'utilità e che mancava la prova di atti idonei e univoci diretti al tentativo di induzione indebita; inoltre lamentava la mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche. Il Ministero della Difesa, quale responsabile civile, deduceva invece che non vi fosse legittimazione passiva in suo capo perché il fatto era stato commesso dal maresciallo nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, dipendenti funzionalmente dalla Procura, con conseguente riferibilità all'apparato della giustizia e non al Ministero della Difesa; contestava anche il nesso di occasionalità necessaria e la riconducibilità del fatto all'ente militare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla ricostruzione del fatto e alla configurabilità della tentata induzione indebita, ritenendo logica e coerente la motivazione della Corte d'appello: i due imputati avevano agito in accordo, con ruoli complementari, strumentalizzando le indagini a carico della persona offesa per ottenere il conferimento dell'incarico a un professionista indicato dal maresciallo; il differimento temporale tra i primi contatti e l'occasione concreta dell'utilità non escludeva né il dolo né l'idoneità e univocità degli atti. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo sulla corruzione, poiché la dazione di denaro appariva inserita in uno scambio di favoritismi collegato alla funzione svolta dal pubblico ufficiale e non a una mera amicizia. È stato invece accolto il motivo dell'altro imputato sul solo trattamento sanzionatorio, perché la sentenza impugnata non aveva motivato sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, pur essendo tali questioni devolute in appello: sul punto la sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente alla pena. È stato infine accolto il ricorso del Ministero della Difesa: la Corte ha escluso che il Ministero fosse responsabile civile, affermando che, per i danni da reato causati da un appartenente all'Arma dei Carabinieri che agisca quale ufficiale di polizia giudiziaria, la legittimazione passiva va individuata in relazione all'ambito funzionale in cui il fatto è stato commesso e non al mero inquadramento organico nell'Arma; poiché l'illecito era stato commesso nello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, non rispondeva il Ministero della Difesa. La sentenza impugnata è quindi stata annullata senza rinvio limitatamente alla condanna risarcitoria a carico del Ministero della Difesa; nel resto il ricorso del maresciallo è stato rigettato e quello dell'altro imputato accolto solo sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
Per configurare il tentativo occorrono atti idonei e univocamente diretti alla commissione del reato; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti sussistenti nonostante la distanza temporale tra alcuni contatti e la successiva richiesta di utilità.
La responsabilità civile da reato segue il soggetto che, a norma delle leggi civili, deve rispondere del fatto dell'imputato; l'individuazione del responsabile civile richiede di guardare all'ambito funzionale in cui il fatto è stato commesso.
È stato richiamato per la responsabilità del preponente per i fatti del preposto, ma la Corte ne ha limitato l'applicazione alla concreta riferibilità funzionale dell'illecito all'ente di appartenenza.
La condotta contestata agli imputati è stata qualificata come tentata induzione indebita, integrata dalla strumentalizzazione delle indagini per ottenere un'utilità indebita da parte della persona offesa.
Il capo di imputazione per il maresciallo comprendeva anche la corruzione per l'esercizio della funzione, ritenuta sussistente perché la dazione di denaro era collegata a uno scambio di favori connesso alla funzione pubblica.
È la base normativa della condanna al risarcimento del danno da reato a carico del soggetto civilmente responsabile.
Massime di principio
- Nel tentativo di induzione indebita non è necessario che la condotta sia programmata sin dal primo contatto tra autore e vittima: è sufficiente che, in seguito, si consolidi un accordo finalizzato a strumentalizzare la funzione pubblica per ottenere un'utilità indebita.
- La distanza temporale tra i primi contatti e la richiesta finale dell'utilità non esclude la configurabilità del tentativo, se la sequenza degli atti è coerente con una progressiva elaborazione del disegno criminoso e con una convergenza di intenti tra i concorrenti.
- Ai fini del concorso nel tentativo, la condotta del partecipe può essere integrata anche da attività di collegamento e mediazione, purché risulti consapevole della finalità indebita e funzionalmente inserita nel programma criminoso.
- La mera allegazione di un rapporto personale o di amicizia non è sufficiente a escludere la corruzione per l'esercizio della funzione quando il contesto complessivo evidenzi uno scambio sinallagmatico tra utilità privata e favori connessi alla funzione pubblica.
- In tema di responsabilità civile da reato, la legittimazione passiva dell'ente va individuata guardando all'ambito funzionale in cui l'agente ha operato e al nesso di occasionalità necessaria tra funzioni esercitate e fatto dannoso, non al solo inquadramento organico formale.
- Se il reato è commesso da un appartenente all'Arma dei Carabinieri nello svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, il responsabile civile non si identifica automaticamente nel Ministero della Difesa, perché l'attività è riferibile funzionalmente all'amministrazione della giustizia.
- Il giudice di appello deve motivare espressamente sui motivi devoluti relativi alla quantificazione della pena e alle attenuanti generiche; la totale omissione sul punto comporta annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
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