Cassazione Civile, Ordinanza n. 00317/2024 del 05/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di un coltivatore diretto titolare di un fondo rustico con casa colonica proveniente da assegnazione di riforma fondiaria e poi affrancato dal riservato dominio. In primo grado era stata disposta la divisione del compendio; in appello gli odierni ricorrenti avevano contestato la divisibilità del bene, sostenendo che dovesse applicarsi il vincolo di indivisibilità previsto dalla normativa speciale sui terreni di riforma fondiaria, e avevano riproposto la domanda di assegnazione del podere alla coerede coltivatrice diretta, poi fatta propria dal figlio. Nel giudizio di legittimità il ricorso era affidato a tre motivi, ma la Corte ha rilevato preliminarmente un difetto di valida procura speciale per due ricorrenti e, quanto al ricorrente munito di procura, ha esaminato eccezioni processuali di controparte sulla litispendenza e sulla tardività dell'impugnazione. La Corte ha poi ritenuto che la precedente impugnazione proposta con reclamo avesse fatto decorrere il termine breve per ricorrere in Cassazione, rendendo il ricorso tardivo e quindi inammissibile. Ha inoltre precisato che il giudizio camerale volto all'assegnazione del podere incide su diritti soggettivi e che, nel caso concreto, non poteva operare la litispendenza rispetto al diverso rimedio già attivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del solo ricorrente munito di valida procura, confermando la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato rilievo al ricorso di legittimità. Ha anche rilevato l'invalidità della procura speciale rilasciata da due ricorrenti, e ha condannato il ricorrente soccombente, in solido con il difensore che aveva agito senza valida procura per le altre parti, al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti. È stato altresì posto a carico del solo ricorrente soccombente l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 379/1967
La norma è richiamata come disciplina del subentro nell'assegnazione del terreno di riforma fondiaria in caso di morte dell'assegnatario prima del riscatto, e la Corte ne esclude l'applicazione quando il riservato dominio era già stato affrancato.
art. 5 L. n. 1078/1940
Attribuisce il diritto all'assegnazione del podere al discendente diretto idoneo a garantire la continuità della coltivazione; la Corte ribadisce che il diritto spetta iure proprio e non iure successionis.
art. 6 L. n. 1078/1940
È richiamato in relazione alla liquidazione delle quote degli altri coeredi in caso di assegnazione del podere al soggetto avente diritto.
art. 1 L. n. 1078/1940
È richiamato come fonte del vincolo di indivisibilità del podere, considerato dalla Corte d'appello come perpetuo nel regime applicabile.
art. 10 L. n. 386/1976
È richiamato per affermare che l'affrancazione del riservato dominio si era perfezionata con il pagamento delle annualità previste.
È considerata non come norma di interpretazione autentica della disciplina previgente, ma come disposizione che aveva sostituito il regime di indivisibilità per 30 anni con quello dell'indivisibilità perpetua.
È richiamato sia per il reclamo proposto davanti alla Corte d'appello, sia per escludere che quel rimedio fosse esperibile contro il provvedimento emesso dalla stessa Corte d'appello.
È evocato per negare il rinvio al primo giudice in presenza della nullità rilevata, ritenendosi necessaria la decisione di merito della Corte d'appello.
La notifica della prima impugnazione è ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per la seconda impugnazione contro lo stesso provvedimento.
L'eccezione di litispendenza viene respinta perché la pendenza di un diverso rimedio impugnatorio non integra litispendenza sulla medesima controversia.
art. 111, comma 7, Cost.
Viene richiamato per affermare l'impugnabilità in cassazione dei provvedimenti aventi natura sostanziale di sentenza, ancorché assunti in forma camerale.
art. 133 D.P.R. n. 115/2012
Consente la condanna alle spese direttamente in favore dello Stato per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È posto a fondamento dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere specificamente rilasciata per quel giudizio e in data successiva al provvedimento impugnato; una procura anteriore o riferita a un diverso procedimento non abilita validamente alla proposizione del ricorso.
- Quando contro lo stesso provvedimento siano proposti più rimedi impugnatori, la notifica della prima impugnazione fa decorrere il termine breve anche per la seconda; se quest'ultima è proposta oltre il termine, è inammissibile per tardività.
- La litispendenza non opera tra un'impugnazione ammissibile e un diverso rimedio non previsto dall'ordinamento contro il medesimo provvedimento; in tal caso il giudice deve decidere l'impugnazione corretta e dichiarare inammissibile l'altra.
- Nel procedimento volto all'assegnazione del podere di riforma fondiaria, il diritto del discendente diretto avente i requisiti di legge è un diritto proprio e non un diritto trasmissibile mortis causa.
- Il vincolo di indivisibilità del terreno di riforma fondiaria va applicato secondo il regime temporale effettivamente vigente al momento dell'apertura della successione e secondo la natura non interpretativa autentica delle sopravvenute modifiche legislative.
- Il difetto di procura speciale del difensore rispetto ad alcune parti rende invalida l'impugnazione proposta per loro conto e può comportare la responsabilità personale del difensore per le spese del giudizio svolto senza valido mandato.
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