Cassazione Penale, Sentenza n. 7273/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio disposto nella indagine per falso ideologico ex art. 479 c.p., relativo a una delibera per l'affidamento di un servizio. Il ricorrente lamentava: (i) omessa trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento del decreto di perquisizione e sequestro (in particolare l'informativa del 10/07/2024, oltre a quella del 30/11/2023); (ii) motivazione apparente circa la proporzionalità della misura, soprattutto per il materiale informatico sottoposto a vincolo reale; (iii) insufficiente prova del fumus delicti e apparente motivazione in ordine al periculum in mora, atteso che i gravi indizi risultavano da atti di polizia giudiziaria pregressi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Motivo principale: il Tribunale del riesame ha esaminato la sola informativa del 30/11/2023 senza acquisire gli atti specificamente richiamati nel decreto di perquisizione (in particolare l'informativa del 10/07/2024), impedendo così il pieno contraddittorio e l'efficace difesa. La mancata acquisizione di tutti gli atti posti a fondamento del provvedimento reale integra una nullità di ordine generale per violazione del diritto al contraddittorio (art. 178 c.1 lett. c) c.p.p.). La Corte ha stabilito il principio che, nel riesame delle misure reali, il Tribunale deve acquisire tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento e, in caso di omissione, sussiste la nullità; ha disposto il nuovo esame del riesame da parte del Tribunale in diversa composizione, previa acquisizione degli atti mancanti.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto di falso ideologico, ossia la contestazione penale a carico del ricorrente nell'indagine che ha determinato il sequestro probatorio.
Norma riguardante l'esercizio dell'azione penale; citata nel quadro delle doglianze sul procedimento istruttorio e sulle informazioni trasmesse.
Previsto per le misure cautelari personali (termine per la trasmissione degli atti); la Corte ricorda che tale termine perentorio non si applica al riesame delle misure reali, ma ne discute l'ambito rispetto all'obbligo di trasmissione degli atti.
Disciplina il procedimento di riesame; la Corte sottolinea l'obbligo del PM di trasmettere al Tribunale i soli atti posti a sostegno del decreto impugnato (comma 3) e che il Tribunale può disporre l'acquisizione degli atti mancanti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di enunciazione sintetica dei motivi di ricorso per cassazione; riferimento formale all'ammissibilità e alla struttura del ricorso.
art. 611 cod. proc. pen. (novellato)
Richiama la procedura di trattazione del ricorso senza intervento delle parti per i ricorsi depositati dopo il 30/06/2024, come avvenuto nel caso in esame.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla nullità: la mancata osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento e la partecipazione delle parti (ossia garantire il contraddittorio e la conoscenza degli atti) rileva a pena di nullità; la Corte l'ha invocata per sancire la nullità dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Nel riesame di misure reali il pubblico ministero deve trasmettere al Tribunale tutte le informative e gli atti specificamente posti a fondamento del decreto di perquisizione/sequestro: l'omissione integra una nullità per violazione del contraddittorio.
- Il Tribunale del riesame, se constata atti mancanti o che il compendio documentale non è completo, ha il dovere di disporre l'acquisizione degli atti necessari prima di decidere; non può limitarsi a esaminare la documentazione selezionata dal PM.
- La Cassazione ammette il ricorso contro ordinanze di sequestro reali solo per violazione di legge o per difetti motivazionali radicali; le censure devono evidenziare errori in iudicando/in procedendo o motivazioni insanabilmente carenti.
- La mancata trasmissione degli atti che hanno fondato il provvedimento preclude un utile intervento difensivo e può condurre all'annullamento dell'atto impugnato e al nuovo esame da parte del Tribunale con diversa composizione.
- In situazioni analoghe la difesa deve sollecitare formalmente l'acquisizione degli atti mancanti al fine di garantire il contraddittorio e, in caso di rigetto senza acquisizione, potrà fondatamente impugnare per violazione del diritto di difesa.
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