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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1263/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado per tardività. Il motivo in Cassazione deduceva errore nel calcolo del termine di 45 giorni per proporre l'appello alla luce della sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza COVID-19 (d.l. n.18/2020 e sua proroga d.l. n.23/2020): il ricorrente sosteneva che i giorni tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 dovessero essere esclusi dal computo, con conseguente decorrenza del termine residuo dal 12/05/2020 e scadenza il 19/05/2020, data in cui la raccomandata contenente l'appello era effettivamente spedita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha applicato l'art. 36 del d.l. n.23/2020 (proroga della sospensione dei termini fino all'11/05/2020) e ha spiegato il calcolo corretto: il termine di 45 giorni per proporre appello decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito (31/01/2020); erano decorsi 37 giorni fino all'8/03/2020 e pertanto restavano 8 giorni da computare dopo la sospensione, a decorrere dal 12/05/2020, con scadenza il 19/05/2020. Poiché l'appello era stato spedito con raccomandata il 19/05/2020, risultava tempestivo. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Salerno per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con legge 5 giugno 2020, n. 40)

    Ha prorogato la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti penali fino all'11/05/2020; la Corte ha interpretato che durante tale periodo i giorni vanno esclusi dal computo dei termini e il conteggio residuo riprende dopo l'11/05/2020.

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    "[d]al 9 marzo al 15 aprile 2020"

    Conteneva la sospensione originaria dei termini per l'emergenza COVID-19; è stata richiamata per spiegare l'originaria portata della sospensione poi prorogata dall'art.36 d.l. 23/2020.

  • art. 585 c.p.p.

    Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre appello e le regole di decorrenza; la Corte ha applicato le disposizioni che fanno decorrere il termine dall'esecuzione della notificazione dell'avviso di deposito quando la sentenza è stata depositata oltre il termine indicato.

  • art. 544 c.p.p. comma 3

    Richiamato nella motivazione della Corte d'appello in relazione al deposito tardivo della sentenza di primo grado; rilevante per stabilire la decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto; invocata dal ricorrente e utilizzata dalla Cassazione per esaminare il corretto regime dei termini.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali relative alle impugnazioni e alla decorrenza dei termini; la valutazione della Cassazione ha tenuto conto delle regole sull'inizio del termine d'appello.

  • art. 172 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in ordine a nullità o inutilizzabilità di atti; la questione decisiva però è risultata essere il corretto computo dei termini sospesi.

Massime di principio

  • Durante i periodi di sospensione dei termini (es. disposizioni emergenziali) i giorni compresi nella sospensione vanno esclusi dal computo dei termini processuali; il conteggio residuo riprende dopo il giorno di cessazione della sospensione.
  • Se una sentenza è depositata oltre il termine indicato dal giudice che l'ha emessa, il termine per proporre appello decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito (secondo le norme del codice di procedura penale richiamate).
  • Per il calcolo del termine d'impugnazione bisogna sommare i giorni già trascorsi prima della sospensione con i giorni residui da far decorrere dopo la sospensione; un errore in questo calcolo può determinare l'annullamento della decisione che aveva dichiarato l'impugnazione tardiva.
  • La data di spedizione dell'atto per raccomandata può valere come data di proposizione dell'impugnazione ai fini della tempestività, se ricorre la disciplina applicabile; è importante documentare la data di spedizione.
  • In caso di decisione di inammissibilità per presunta tardività, è opportuno verificare tutte le disposizioni emergenziali (decreti-legge e loro proroghe) che abbiano inciso sul decorso dei termini per evitare errori procedurali.
  • Se la Corte di Cassazione annulla senza rinvio, gli atti possono essere trasmessi direttamente alla competente Corte d'appello per il prosieguo; ciò evita un nuovo esame di merito in Cassazione.

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