Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21916/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Trento che ha rigettato la sua richiesta di sostituzione della pena detentiva (anni 1 e mesi 6) con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). La difesa deduceva violazione di legge (artt. 20-bis cod. pen., 71 e 95 L. 24/11/1981 n. 689) e vizio di motivazione, censurando la valutazione della pericolosità sociale operata dalla Corte territoriale, la mancata acquisizione di una relazione socio-familiare aggiornata dall'U.E.P.E., il ruolo marginale del condannato nel fatto e il fatto che il risarcimento del danno non sia stato valutato come elemento di meritevolezza per il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale della Corte territoriale, che ha valorizzato la particolare modalità e circostanza del fatto (uso di un bicchiere di vetro, lesioni guaribili in 40 giorni) insieme a precedente penale specifico e a una condotta ritenuta caratterizzata da non comune disinvoltura e pervicacia. È stato ritenuto che, alla luce di tali elementi, la sanzione sostitutiva non avrebbe efficacia rieducativa né preventiva. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale risarcimento del danno era già stato valutato dai giudici di merito ai fini delle attenuanti generiche e non prova di sincera resipiscenza idonea a giustificare la sostituzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizione che consente la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità; la sua applicazione richiede un giudizio prognostico positivo circa l'efficacia rieducativa della sanzione sul singolo, valutazione rimessa al giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per il giudizio prognostico: i criteri indicati per la determinazione della pena (personalità del reo, modalità del fatto, precedenti, ecc.) sono rilevanti anche per valutare la possibilità di sostituzione della pena.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 71 e 95

    Norme invocate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che il loro richiamo producesse un vizio nella decisione della Corte territoriale, non emergendo specifici profili di illegittimità riferibili a tali disposizioni.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto l'art. 20-bis cod. pen.; richiamato per indicare la disciplina della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza dei presupposti per una sanzione sostitutiva è discrezionale e attiene al merito: la Corte di legittimità non riesamina i fatti se la motivazione dei giudici di merito non è illogica o contraddittoria.
  • Il giudizio prognostico sulla efficacia rieducativa della misura sostitutiva deve tener conto dei criteri di personalizzazione della pena previsti dall'art. 133 c.p. (modalità del fatto, gravità, precedenti, personalità del condannato, ecc.).
  • Il risarcimento del danno, se già valutato dal giudice di merito (ad es. ai fini delle attenuanti), non costituisce automaticamente prova di sincera resipiscenza idonea a determinare la concessione della sanzione sostitutiva.
  • L'assenza di una relazione aggiornata dell'U.E.P.E. non invalida automaticamente la decisione di merito: il ricorrente deve dimostrare la rilevanza decisiva di tali informazioni e che la loro mancata acquisizione abbia determinato un giudizio illogico o manifestamente erroneo.
  • Fattori aggravanti quali l'uso di strumenti pericolosi, la pervicacia nella condotta e precedenti specifici pesano fortemente contro la concessione di misure sostitutive.
  • Per aumentare le probabilità di ottenere una sostituzione della pena, il ricorrente dovrebbe produrre elementi concreti e aggiornati (relazione U.E.P.E., certificazioni di percorsi rieducativi, legami di comunità, prove di ravvedimento) che modifichino il giudizio prognostico negativo del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.