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Ordinanza

Ordinanza n. 1419/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1. dell’Avviso n. 14 di cui al Prot. n. 960 del 13.01.2026 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Calabria rendeva noto il punteggio minimo di ammissione alla prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2939 del 09.10.2025, nella parte lesiva per la ricorrente ove, in relazione alla classe di concorso di appartenenza “AS48 (ex A048) – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO” per la regione Calabria, veniva individuata la soglia minima di 78/100 per la prova scritta; 2. dell’Avviso prot. n. 246 del 14.01.2026 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per la Basilicata rendeva noto il punteggio minimo di ammissione alla prova orale del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2939 del 09.10.2025, nella parte lesiva per la ricorrente ove, in relazione alla classe di concorso di appartenenza “AM48 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO” per la regione Calabria, veniva individuata la soglia minima di 78/100 per la prova scritta; 3. del giudizio di 76/100 comminato a parte ricorrente in relazione alla prova scritta sostenuta, che ha cagionato il suo mancato inserimento tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale del concorso de quo, per le classi di concorso “AS48” e “AM48” per la regione Calabria; 4. dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati male, errati o con più risposte possibili; 5. di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova scritta del concorso PNRR3 di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2939 del 09.10.2025; 6. per quel che occorrer possa, del D.D.G. M.I.M. n. 2939 del 09.10.2025, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti privi di univocità logica ovvero suscettibili di plurime soluzioni corrette; 7. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.

Giustizia amministrativa202601305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Avvisi recanti la soglia minima di 78/100 per l’ammissione alla prova orale, giudizio di 76/100 nella prova scritta e quesiti della prova scritta del concorso per docenti PNRR3

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata per le classi di concorso AM48 e AS48, ha impugnato gli avvisi degli Uffici Scolastici Regionali relativi alla Calabria e alla Basilicata nella parte in cui fissavano a 78/100 il punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale, nonché il giudizio di 76/100 riportato nella prova scritta. Ha inoltre contestato i quiz somministrati, assumendone la non conformità alle linee guida, la formulazione erronea o ambigua e la possibile presenza di più risposte corrette, nonché i verbali della commissione relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti. È stata domandata, in via cautelare, l’ammissione alla prova orale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, ritenendo che la controversia riguardasse una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che il ricorso fosse stato notificato alle parti necessarie. Nel merito cautelare ha respinto la domanda. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che l’amministrazione aveva applicato la normativa primaria disciplinante il concorso, la quale introduce un meccanismo ritenuto non censurabile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale; ha quindi dubitato, nella fase cautelare, della stessa configurabilità di una situazione giuridicamente tutelabile. Con riferimento ai quesiti, ha ritenuto che l’amministrazione avesse esercitato discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo entro limiti particolarmente ristretti, anche considerando gli elementi illustrati dalla difesa erariale e il legittimo impiego di fattori distrattori per verificare preparazione e attenzione dei candidati. Quanto al periculum in mora, ha escluso la prova di un pregiudizio grave e irreparabile, valorizzando l’avvenuta partecipazione alla prova scritta e la possibilità di disporre, in caso di esito favorevole nel merito, prove orali suppletive o altre misure ripristinatorie. Ha inoltre osservato che l’ammissione cautelare alla prova orale avrebbe anticipato integralmente l’utilità conseguibile con una pronuncia di merito favorevole, alterando la funzione propria della tutela cautelare. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 350 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    Consente la conversione del rito per ricorsi relativi a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, quando il ricorso sia già notificato alle parti necessarie.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la concessione della misura richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • normativa primaria disciplinante il concorso per docenti

    Il giudice ha ritenuto che l’amministrazione avesse applicato il meccanismo previsto dalla disciplina primaria del concorso, considerato non censurabile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a procedure amministrative finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice può disporre la conversione del rito ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, quando il ricorso sia stato notificato alle parti necessarie.
  • In sede cautelare, la contestazione dei quesiti di una prova concorsuale incide su valutazioni rientranti nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza adeguatamente dimostrati.
  • L’utilizzo di fattori distrattori nei quesiti concorsuali non è di per sé illegittimo, quando sia funzionale a verificare il livello di preparazione e di attenzione del candidato e non risulti dimostrata l’assenza di un’unica risposta corretta.
  • Non sussiste un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando l’ammissione alla prova successiva possa essere eventualmente assicurata, all’esito favorevole del giudizio di merito, mediante prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
  • La tutela cautelare non può essere accordata in modo da attribuire anticipatamente e integralmente il medesimo risultato utile perseguibile con la decisione di merito, poiché ciò determinerebbe un’inammissibile anticipazione degli effetti della pronuncia definitiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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