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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20073/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L’Ufficio aveva notificato a una società e ai suoi soci avvisi di accertamento per IVA, IRAP e, per trasparenza, IRPEF. La società aveva avviato accertamento con adesione, concluso con rideterminazione del maggior reddito e con pagamento rateale; aveva però omesso di prestare la garanzia fideiussoria richiesta per la rateazione ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997. Per tale ragione era stata notificata una cartella di pagamento volta a recuperare le somme dell’originario avviso, divenuto definitivo per mancata impugnazione. I contribuenti impugnavano la cartella e la CTP la annullava. L’Ufficio appellava, ma la CTR dichiarava cessata la materia del contendere, ritenendo irrilevante la mancata garanzia e valorizzando l’integrale pagamento e lo sgravio parziale disposto dall’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia proponeva due motivi contro la decisione di appello; tuttavia, nelle more, la società presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, risultata regolare e perfezionata con integrale pagamento, con conseguente sgravio della cartella e richiesta concorde di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria da parte della società, del conseguente venir meno della coobbligazione dei soci sulla cartella oggetto del giudizio e dell’avvenuto sgravio dell’atto impugnato. Poiché entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di estinzione e risultava altresì decorso il termine per la trattazione senza istanza, la Corte ha disposto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo l’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è definita mediante procedura agevolata validamente perfezionata e l’atto impugnato è conseguentemente sgravato, viene meno l’interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata della posizione della società può riflettersi anche sulla posizione dei coobbligati per la medesima cartella, quando la pretesa oggetto del giudizio viene integralmente meno nei loro confronti.
  • In presenza di richiesta concorde delle parti e di perfezionamento della procedura definitoria, il giudizio di legittimità si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
  • Le spese del giudizio seguono la disciplina speciale prevista dalla norma che consente la definizione agevolata della lite tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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