Cassazione Penale, Ordinanza n. 28066/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata effettuata una nuova valutazione nel merito della responsabilità, che resta ferma come affermata dalla sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 335 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato. La Corte rileva però che il motivo è formulato in modo generico e apodittico, senza indicare quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati dal giudice di merito; inoltre osserva che la motivazione della sentenza impugnata era già logica, coerente e puntuale.
Norme richiamate
Norma incriminatrice alla base della condanna oggetto di impugnazione; il testo non specifica ulteriormente la fattispecie concreta oltre al richiamo all'articolo.
Non è espressamente citato nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso è fondata sulla genericità del motivo e sulla mancata specificità delle censure, coerente con il relativo filtro processuale.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche e apodittiche, senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto che il giudice di merito avrebbe trascurato.
- La censura sull'elemento soggettivo del reato deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; non basta una contestazione meramente assertiva dell'affermazione di responsabilità.
- Se la motivazione della sentenza di merito è logica, coerente e puntuale, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito con una diversa lettura del materiale valutativo proposta in modo non specifico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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