Cassazione Civile, Ordinanza n. 31974/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino ivoriano aveva proposto ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 contro il decreto del Tribunale di Venezia che aveva confermato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria deciso dalla Commissione territoriale. In Cassazione il ricorso è stato però dichiarato inammissibile non per i motivi di merito sulla protezione, ma per un vizio formale della procura speciale: la procura apposta in foglio separato e conferita il 13.5.2021 era priva della necessaria certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La Corte ha rilevato d’ufficio la causa di inammissibilità, richiamando la possibilità di rilievo officioso delle questioni processuali e la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla specialità del requisito di posteriorità e certificazione della procura nel contenzioso in materia di protezione internazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale al difensore non era validamente certificata quanto alla data di rilascio, mancando la certificazione richiesta dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese processuali, poiché l’Amministrazione non si era ritualmente costituita con controricorso, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio.
Le ragioni di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d’ufficio senza necessità di previa interlocuzione con le parti.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, cui l’art. 35-bis introduce una deroga speciale.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale l’art. 35-bis prevede un requisito speciale ulteriore.
Indica la trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale è soggetta a un requisito di forma sostanziale ulteriore rispetto alla disciplina ordinaria: deve risultare espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale data deve essere certificata dal difensore.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura comporta una specifica causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione.
- Le questioni di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d’ufficio senza previo contraddittorio, quando attengano a profili processuali che la parte diligente avrebbe dovuto considerare.
- In assenza di rituale costituzione della parte resistente mediante controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- L’inammissibilità del ricorso determina l’applicazione, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 d.P.R. 115/2002.
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