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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33243/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'atto di impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per i delitti di cui agli artt. 455 e 453 c.p. Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 56-bis L. 689/1981 e 545-bis c.p.p. in tema di pene sostitutive, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel negarne l'applicazione; il motivo è stato ritenuto generico perché non indicava in concreto i presupposti delle pene sostitutive e non si confrontava con la motivazione d'appello, che aveva escluso tali benefici valorizzando la successiva commissione di condotte analoghe. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza di un falso grossolano; anche questo è stato ritenuto inammissibile perché non confrontato con l'iter argomentativo della sentenza impugnata, che aveva spiegato l'offensività dei fatti anche in relazione alle modalità dello scambio delle banconote. La Corte ha inoltre escluso di poter rivalutare la prova sulla base di una ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, non supportata da un compiuto travisamento della prova.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne svolge l'interpretazione nel merito.

  • art. 453 c.p.

    Norma richiamata in relazione al reato contestato; la Corte non affronta una questione interpretativa autonoma sulla sua portata.

  • art. 56-bis L. 689/1981

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della richiesta di pene sostitutive; la censura è stata dichiarata generica per difetto di specificità e di confronto con la motivazione di merito.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di pene sostitutive; la Corte rileva che il motivo non indica i presupposti applicativi asseritamente trascurati.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem)

    La memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza non è stata considerata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, quando sussistano profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando invoca l'erronea mancata applicazione di benefici o istituti favorevoli senza indicare concretamente quali presupposti di legge sarebbero stati erroneamente esclusi e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura per vizio di motivazione non può risolversi nella mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti: occorre confrontarsi puntualmente con l'argomentazione del giudice di merito e, se del caso, dedurre specificamente un travisamento della prova.
  • La nozione di falso grossolano e il tema dell'offensività devono essere valutati alla luce delle modalità concrete della condotta, comprese le circostanze dello scambio del bene o del documento o, nel caso concreto, delle banconote.
  • La presentazione di una memoria oltre il termine di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p. non può essere considerata dal giudice di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia connotata da colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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