Cassazione Penale, Sentenza n. 42160/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (1 anno reclusione e €1.600 di multa). Il ricorrente denunciava, in via principale, la illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 (che ha differito l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022), chiedendo l'applicazione delle disposizioni più favorevoli del d.lgs. n. 150/2022 (in particolare norme sulle pene sostitutive e art. 20-bis c.p.), nonché violazioni di artt. 3, 73, 77, 117 e 2 c.p. e richiamando principi di lex mitior e non ultrattività della legge penale sfavorevole. Sono stati anche prodotti motivi aggiunti e replica alla requisitoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. In via preliminare ha ritenuto che la questione di costituzionalità prospettata non fosse adeguatamente collegata alla situazione personale del ricorrente (si faceva riferimento a un caso diverso, 'Rutilo'), per cui la rilevanza della questione non è stata dimostrata rispetto alla posizione di Zampa. Sul merito la Corte ha ritenuto infondata la censura: il d.l. n. 162/2022 ha validamente differito l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 al 30/12/2022 (art. 99‑bis introdotto dal d.l. n. 162), per cui al momento dell'irrevocabilità della sentenza e della decisione del giudice dell'esecuzione le nuove disposizioni non erano applicabili. La Corte ha inoltre richiamato la disciplina transitoria (art. 95 disp. att. d.lgs. 150/2022) che limita l'applicazione retroattiva delle pene sostitutive ai procedimenti di cognizione ancora pendenti in grado d'appello o dinanzi alla Cassazione al momento dell'entrata in vigore. Ha escluso l'applicabilità del principio di retroattività della legge penale più favorevole all'ordinamento processuale in assenza di specifiche previsioni transitorie. Ha infine rigettato l'ammissione dei motivi aggiunti depositati oltre i termini processuali. Condanna alle spese e liquidazione in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 150 del 2022
«salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva»
Riforma del sistema delle pene sostitutive e introduzione di nuove disposizioni (tra cui art. 20‑bis). La Corte ha ritenuto che le sue disposizioni siano entrate in vigore dopo il provvedimento impugnato e che la loro applicazione retroattiva sia regolata dai criteri transitori previsti dallo stesso decreto legislativo.
Decreto‑legge n. 162 del 31 ottobre 2022
art. 6 (che ha introdotto nell'originario testo del d.lgs. n. 150/2022 l'art. 99‑bis disponendo il differimento dell'entrata in vigore al 30/12/2022)
Ha legittimamente differito l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 al 30/12/2022; la Corte ha ritenuto che tale differimento fosse una volontà legislativa applicabile e non in contrasto con i limiti rilevati dal ricorrente.
Art. 95 disposizioni di attuazione del d.lgs. n. 150/2022
Norma transitoria che stabilisce i limiti dell'applicazione in bonam partem delle disposizioni sulle pene sostitutive: applicazione ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado d'appello al 30/12/2022 e possibilità, per condannati in cassazione, di istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità.
Legge 24 novembre 1981, n. 689, Capo III
Disciplina delle pene sostitutive cui rinvia il d.lgs. n.150/2022; tali pene sono principalmente applicabili in sede di cognizione.
Art. 20‑bis c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Norma collegata al sistema delle pene sostitutive rientrante nella riforma; la Corte ha osservato che è norma entrata in vigore dopo il provvedimento di revoca e rilevato che la sua applicazione è disciplinata da criteri transitori.
Prevede che l'inammissibilità del ricorso principale si estende anche ai motivi nuovi presentati successivamente; la Corte ha applicato questo principio alla luce dell'inammissibilità del ricorso.
Art. 611 cod. proc. pen. e art. 172, comma 5, cod. proc. pen.
Regole sui termini per il deposito delle memorie in sede camerale e sul computo in termini interi e liberi; la Corte ha escluso l'esame dei motivi aggiunti depositati oltre i termini.
Art. 73, art. 77, art. 117, art. 3 Cost. e art. 10 Preleggi
Richiamati dalla difesa per censurare il differimento dell'entrata in vigore; la Corte ha ritenuto che il differimento operato dal decreto‑legge rientri nella volontà legislativa e non abbia violato i parametri costituzionali evocati, specialmente alla luce della funzione transitoria e organizzativa richiamata dal Governo.
Art. 7 CEDU e art. 15 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamati dalla difesa per sostenere violazioni di diritti internazionali; la Corte ha ritenuto la censura non fondata nel presente caso, in ragione della disciplina transitoria e della non applicabilità delle nuove norme al momento rilevante.
Massime di principio
- Una questione di illegittimità costituzionale proposta in ricorso va collegata e resa rilevante rispetto alla situazione personale del ricorrente: questioni riferite a casi diversi possono renderla inammissibile.
- Il differimento dell'entrata in vigore di una legge o di un decreto‑legge disposto da un successivo decreto‑legge può essere legittimo e costituire la volontas legis cui il giudice deve attenersi; la vacatio legis e il successivo intervento legislativo sono distinti concetti.
- Le disposizioni che introducono pene sostitutive sono, di norma, applicabili in sede di cognizione; la loro applicazione in sede esecutiva è possibile solo nei limiti e secondo le modalità previste dalle specifiche norme transitorie.
- Il principio della legge penale più favorevole (lex mitior) non è automaticamente trasferibile all'ordinamento processuale: l'applicazione retroattiva di norme processuali richiede che la disciplina transitoria lo consenta espressamente.
- Motivi aggiunti o memorie depositati oltre i termini processuali previsti per il giudizio camerale sono normalmente inammissibili e non possono essere esaminati, salvo diverso rispetto dei termini stabiliti dalle norme procedurali.
- Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche eventuali motivi nuovi successivi, pur eventualmente rilevanti, resteranno inammissibili ai sensi dell'art. 593 c.p.p.; pertanto è cruciale rispettare termini e forme per l'impugnazione principale.
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