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Ordinanza

Ordinanza n. 207/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazioni comunali e atti presupposti relativi allo svolgimento del Ferrara Summer Festival 2026, inclusi i provvedimenti di deroga ai limiti acustici e di occupazione del suolo pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (residenti esposti al rumore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, gli atti comunali e della Soprintendenza relativi allo svolgimento di concerti all’aperto nell’ambito del Ferrara Summer Festival 2026, nonché l’autorizzazione ex artt. 68-80 T.U.L.P.S. e gli atti connessi. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’attività amministrativa ritenuta illegittima. In sede cautelare, la censura centrale riguarda l’assenza di motivazione sia del regolamento comunale, che prevede limiti alle deroghe acustiche sensibilmente più ampi di quelli indicati dalla disciplina regionale, sia dei successivi provvedimenti autorizzativi, che aggravano ulteriormente tali deroghe. In particolare, il regolamento comunale consente fino a venti giorni di deroga per sito, anziché tre, e una durata fino alle ore 24 con un monte orario giornaliero di tredici ore, anziché quattro. Le autorizzazioni impugnate elevano inoltre il limite di emissione sonora in facciata da 65 dB fino a 80 o 95 dB per alcune manifestazioni e consentono il cumulo o la successione di più eventi nella stessa giornata o in giornate consecutive. Secondo il giudice, non risulta esplicitata alcuna motivazione idonea a giustificare tali scostamenti dai limiti regionali né il bilanciamento tra gli interessi connessi allo svolgimento degli eventi e quelli relativi alla salute e al diritto al riposo dei ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente un significativo fumus boni iuris, rilevando che i limiti regionali, pur non obbligatori, devono costituire un riferimento e possono essere derogati soltanto con adeguata motivazione. Nel caso concreto, né il regolamento comunale, che introduce deroghe molto più ampie rispetto alla disciplina regionale, né il provvedimento autorizzativo, che aggrava ulteriormente i limiti acustici e la durata o concentrazione degli eventi, illustrano le ragioni del diverso assetto né il bilanciamento degli interessi contrapposti. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ponderato gli impegni assunti in conseguenza della calendarizzazione degli eventi con l’incidenza delle manifestazioni sulla salute e sul diritto al riposo dei ricorrenti. Ha quindi accolto l’istanza cautelare non mediante una sospensione integrale, ma riducendo e modulando gli orari e il numero degli eventi: il 10 luglio è stato escluso l’evento dalle 19:30 alle 21:30, con limite di 65 dB, consentendo quello successivo dalle 21 alle 24 con limite di 95 dB; l’11 luglio è stato escluso l’evento dalle 18 alle 20:30, consentendo quello successivo dalle 21 alle 23:30; il 18 luglio è stato consentito soltanto l’evento previsto dalle 19 alle 23:30; per gli eventi dal 22 al 26 luglio è stata fissata la fascia oraria dalle 19:30 alle 23:30, con i limiti già autorizzati. L’esame di merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e consente l’adozione di misure interinali quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora, secondo il bilanciamento degli interessi coinvolti.

  • artt. 68-80 T.U.L.P.S.

    Richiamati quali base dell’autorizzazione comunale per lo svolgimento delle manifestazioni; l’ordinanza ne considera l’atto autorizzativo tra quelli impugnati.

  • DGR n. 1197 del 21 settembre 2020

    Individua limiti regionali per le deroghe acustiche. Secondo il principio richiamato dal TAR, tali limiti, pur non obbligatori, devono costituire un riferimento e possono essere derogati solo motivatamente.

  • art. 1226 c.c.

    Indicato nella domanda risarcitoria quale criterio per l’eventuale liquidazione equitativa del danno; l’ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.

Massime di principio

  • I limiti regionali in materia di deroghe ai limiti acustici, anche quando non siano direttamente obbligatori, costituiscono un parametro di riferimento per l’esercizio del potere comunale e possono essere superati soltanto mediante una motivazione specifica e adeguata.
  • Il regolamento comunale che introduca deroghe ai limiti regionali in materia di durata, frequenza e orari delle manifestazioni rumorose deve esplicitare le ragioni del diverso assetto; in mancanza, il potere regolamentare presenta un significativo profilo di illegittimità.
  • Il provvedimento autorizzativo che aggravi ulteriormente le deroghe acustiche previste dal regolamento deve motivare autonomamente le ragioni dello scostamento e il bilanciamento tra lo svolgimento degli eventi e la tutela della salute e del diritto al riposo dei residenti.
  • In sede cautelare, quando la sospensione integrale degli eventi inciderebbe sugli impegni già assunti dall’organizzatore, il giudice può accordare una tutela conformativa parziale, modulando numero, durata, orari e limiti emissivi delle manifestazioni in funzione del bilanciamento degli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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