Cassazione Penale, Sentenza n. 21220/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Avellino aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa in più sentenze a carico di Nicola Abbatuccolo perché, al momento del riconoscimento dei benefici, risultava che tali benefici erano stati già previamente concessi in misura tale da superare i limiti consentiti dalla legge (violazione dei limiti previsti dall'art. 163 c.p. e pluralità di concessioni: per una sentenza il beneficio era già stato precedentemente concesso nel 2009; per l'altra il condannato aveva già usufruito tre volte del beneficio e la quarta concessione sarebbe quindi illegittima). Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente verificato, acquisendo il fascicolo di cognizione, se le cause ostative fossero documentalmente note al giudice che aveva concesso il beneficio e denunciando, inoltre, violazioni processuali per presunta revoca di un provvedimento non richiesto dal Pubblico Ministero senza contraddittorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata richiesta del Pubblico Ministero: dagli atti risultano tre richieste del Pubblico Ministero, tutte del 18/09/2025, che riguardavano le revoche anche delle sentenze contestate. Ha ritenuto infondato anche il motivo relativo alla verifica degli atti: il giudice dell'esecuzione ha acquisito i fascicoli necessari conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Longo) e, sebbene la motivazione non riporti testualmente l'esito dettagliato della verifica, l'espressione "come emerge dai provvedimenti giudiziari acquisti" indica che le risultanze acquisite non riferivano fatti ostativi noti al giudice che aveva concesso i benefici. Inoltre, le cause ostative rilevate erano sopravvenute o divenute irrevocabili in un momento tale da escludere che il giudice della cognizione potesse conoscerle al momento della concessione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La disposizione è stata richiamata in relazione ai limiti alla ripetuta concessione della sospensione condizionale della pena: il Tribunale ha ritenuto che alcune delle concessioni impugnate siano incompatibili con i limiti previsti dall'art. 163 c.p., potendo determinare la revoca quando il beneficio sia stato concesso in violazione di tali limiti.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con altri articoli; la Corte ha comunque applicato la giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale se sussistono cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
Citado dal ricorrente quale norma correlata alla disciplina della sospensione condizionale; la decisione valorizza l'accertamento dell'esistenza di cause ostative con riferimento al complesso normativo della sospensione condizionale.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunti vizi procedurali; la Corte ha però ritenuto che dalle risultanze processuali emergessero richieste del PM riferite alle misure contestate, escludendo la nullità dedotta.
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo) Rv. 264381
La Corte ha applicato il principio di questa pronuncia di Sezioni Unite secondo cui il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per presenza di cause ostative, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se tali cause fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio. Se il giudice dell'esecuzione compie tale acquisizione e le risultanze non escludono l'applicabilità della revoca, la revoca è legittima.
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto tale condanna dopo il rigetto.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena quando emergono cause ostative sorte o divenute irrevocabili dopo la concessione, a condizione che tali cause non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio.
- Prima di revocare il beneficio, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero già conosciute al giudice che concesse la sospensione; l'acquisizione e la verifica sono essenziali per la legittimità della revoca.
- La formula motivazionale sintetica che attesti l'acquisizione e l'esame dei provvedimenti giudiziari può essere sufficiente se consente di ritenere che le risultanze non incidano sulla decisione; non è sempre necessaria una dettagliata trascrizione degli esiti della verifica se dall'atto risulta chiaramente che la verifica è stata fatta.
- Le richieste del Pubblico Ministero possono comprendere più provvedimenti o sentenze; il giudice può pronunciarsi su tutti i benefici indicati negli atti trasmessi purché il contraddittorio sia rispettato e gli atti di parte siano presenti nel fascicolo.
- La revoca della sospensione condizionale è legittima quando le sentenze o condanne ostative sono divenute irrevocabili in un momento tale da escludere che il giudice della cognizione potesse conoscerle al momento della concessione del beneficio.
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