Cassazione Penale, Sentenza n. 00994/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (decreto G.I.P. 29/05/2025) relativo a presunte indebite compensazioni di crediti d'imposta inesistenti ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000. I ricorrenti contestavano, a vario titolo: carenza o apparente motivazione del riesame (art. 606 c.p.p.), mancata valutazione o mancata confutazione della copiosa documentazione difensiva, inesistenza del fumus commissi delicti, vizio nella motivazione circa il periculum in mora e nella quantificazione del profitto sequestrabile (con richiami a principi sul concorso di persone e sulla quantificazione del profitto). Specificamente: Rainone si dichiarava procuratore speciale estraneo alla simulazione; Russo invocava la sussistenza dei beni ceduti, la due diligence e la denuncia-querela; Cesarano richiamava le autorizzazioni amministrative e la mancanza di elementi di dolo; Lanzaro denunciava motivazione generica sul periculum in mora, assenza di specifici addebiti e l'erronea quantificazione del profitto in rapporto al compenso effettivamente percepito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato inammissibili i ricorsi di RUSSO GIULIANO e CESARANO CIRA e condannati questi ultimi al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); 2) annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuova valutazione nei confronti di RAINONE PASQUALE e LANZARO FRANCESCO SAVERIO (parziale accoglimento). Motivi dell'accoglimento: per Rainone, carenza motivazionale nel far derivare la consapevolezza della fittizietà dall'essere procuratore speciale senza spiegare il passaggio inferenziale; per Lanzaro, carenza motivazionale specifica sull'elemento del "periculum in mora" non adeguatamente correlato alla sua posizione (assenza di ruolo nella gestione dei conti e nei trasferimenti di profitto). Per Russo e Cesarano la Corte ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del compendio indiziario o introducevano questioni non sollevate in sede di riesame, fattispecie che rende il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Norma inerente le indebite compensazioni di crediti d'imposta; la decisione procedeva sulla base di contestazioni relative all'uso di crediti inesistenti per compensazioni fiscali.
Regola la confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte ha richiamato la possibilità del sequestro per l'intero profitto quando non è possibile la confisca diretta nei confronti dell'ente, pur sollevando questioni interpretative sulla quantificazione rispetto ai concorrenti.
Disposizione sul sequestro preventivo: la Corte ha richiamato l'obbligo della motivazione concisa, in particolare per il periculum in mora, e la necessità che la motivazione sia collegata alla posizione individuale del ricorrente.
Richiamato con riferimento ai principi sul concorso di persone e alla quantificazione della responsabilità patrimoniale tra concorrenti.
Prevede la condanna alle spese ed eventuale somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata a Russo e Cesarano.
art. 325 cod. proc. pen. (oggi art. 325 c.p.p.)
Regola il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari; la Corte ha ribadito che è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali.
art. 17 d.lgs. 241/2017
Richiamato nella descrizione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta dalla parte cessionaria; rilevante per la ricostruzione fattuale del presunto abuso.
Sez. U. n. 36959 del 24/6/2021 ("Ellade")
Principio richiamato circa la necessità di motivazione del periculum in mora nel sequestro preventivo e della sua correlazione alla posizione individuale dell'indagato.
Sez. U. n. 13783 del 26/9/2024 ("Massini")
Richiamata in relazione alle ragioni per l'impossibilità del sequestro diretto del profitto nei confronti dell'ente e alle modalità di applicazione della confisca per equivalente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazione di legge o vizi motivazionali gravi; non è strumento per riesaminare i fatti quando la motivazione del giudice è congrua.
- Il giudice del riesame deve motivare concretamente e specificamente i passaggi logici che collegano gli elementi indiziari all'addebito; formule stereotipate come "non poteva non sapere" senza un percorso inferenziale esplicito possono determinare l'annullamento.
- La motivazione sul periculum in mora deve essere individualizzata e correlata alla posizione e ai comportamenti specifici dell'indagato; motivazioni generiche fondate su meccanismi generali delittuosi possono risultare insufficienti.
- La confisca per equivalente nei reati tributari può essere disposta quando non è possibile il sequestro diretto del profitto dell'ente; la quantificazione e l'eventuale riparto tra concorrenti richiedono analisi complesse e motivate.
- Elementi quali assenza di struttura aziendale delle cedenti, sproporzione tra corrispettivo e crediti ceduti e intercettazioni convergenti possono costituire fondamento del fumus commissi delicti, salvo che la difesa non produca elementi probatori decisivi di buona fede (es. autorizzazioni, documentazione probatoria, attestazioni notarili).
- Non possono essere sollevate in Cassazione questioni o censure che non siano state proposte in sede di riesame; la mancata deduzione in quella sede rende la censura inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00949/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00950/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00951/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00952/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00953/2026 del 12/01/2026
- Sentenza penale · 12 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00954/2026 del 12/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →