Cassazione Civile, Ordinanza n. 00835/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Tre condebitori garanti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca per il residuo di un mutuo fondiario concesso alla società debitrice principale, poi fallita. Deducevano che nel rapporto di mutuo e nel connesso conto corrente la banca avesse applicato interessi anatocistici e usurari; chiedevano conseguentemente la nullità della fideiussione per invalidità del rapporto sottostante, la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate sul conto e sul mutuo, nonché il risarcimento del danno. In appello si lamentava, tra l’altro, che il tribunale avesse escluso la compensazione tra il credito monitoriamente azionato e il saldo di conto corrente rettificato a favore del correntista, e si invocava l’estinzione della garanzia per decadenza ex art. 1957 c.c., sostenendo che la banca non avesse proposto tempestiva istanza contro il debitore principale e che la semplice messa in mora non fosse sufficiente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul giudicato interno e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non impugnata la ratio relativa alla mancata prova del c.d. fido di fatto; 2) violazione dell’art. 1957 c.c., per avere la corte d’appello considerato valida la messa in mora quale atto idoneo a interrompere il termine decadenziale e per avere ritenuto che la clausola di pagamento a semplice richiesta derogasse pattiziamente alla disciplina legale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di primo grado era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, e i ricorrenti non avevano censurato specificamente anche quella relativa alla mancata prova del fido di fatto; quindi la corte d’appello aveva correttamente considerato intangibile quella base della decisione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: da un lato ha affermato che l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era stata proposta tardivamente, solo con la comparsa conclusionale, e dunque era inammissibile; dall’altro ha ribadito che, in una fideiussione con clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, la previsione pattizia può derogare al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c., sicché la messa in mora inviata dalla banca è stata ritenuta idonea a interrompere il termine. Conseguentemente, le ulteriori questioni sono state assorbite e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme sulle impugnazioni per sostenere che le rationes autonome non specificamente censurate restano coperte da giudicato interno.
Il giudice d’appello non può pronunciarsi su capi o rationes non devoluti; la mancata impugnazione specifica di una ratio autonoma impedisce di riesaminarla.
Invocato dai ricorrenti nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavasse un profilo decisivo autonomo.
Richiamato a sostegno della necessità di specificità dei motivi di appello contro ciascuna autonoma ragione della decisione.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova del c.d. fido di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del sindacato di legittimità per i vizi di violazione o falsa applicazione di legge dedotti con i motivi.
La decadenza ivi prevista è eccezione in senso stretto; in linea generale richiede un’istanza giudiziale tempestiva, ma la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta può operare come deroga pattizia, e la messa in mora può essere ritenuta idonea a interrompere il termine nel caso concreto.
Le eccezioni e domande nuove devono essere proposte nei termini processuali previsti; una deduzione tardiva della decadenza non è ammissibile.
Richiamato dalla corte territoriale e considerato in relazione al principio di accessorietà della fideiussione.
Usato per interpretare la clausola contrattuale di rinvio all’art. 1957 c.c. limitandola al termine semestrale e non all’esigenza di una specifica forma di azione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma sul contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, l’appellante deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione di una sola ratio rende inutile ogni ulteriore critica e impedisce al giudice di appello di riesaminarla.
- L’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente introdotta nei termini di legge; se proposta tardivamente negli scritti conclusivi, è inammissibile.
- Ai fini dell’art. 1957 c.c., in via generale l’"istanza" del creditore presuppone un rimedio giudiziale idoneo a conseguire il soddisfacimento del credito; tuttavia, se la fideiussione contiene la clausola di pagamento "a semplice richiesta", la previsione può essere interpretata come deroga pattizia alla disciplina decadenziale legale.
- La clausola che impone al garante il pagamento a semplice richiesta scritta può soddisfare l’onere di attivazione del creditore anche mediante diffida o messa in mora, senza necessità di un’azione giudiziale, quando il testo contrattuale e l’interpretazione sistematica depongano per la deroga all’art. 1957 c.c.
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