Cassazione Penale, Ordinanza n. 13802/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti resa dal Tribunale di Bolzano in relazione a un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p., assumendo che il giudice si fosse limitato a recepire in modo meramente passivo la richiesta concordata delle parti, con motivazione solo apparente. Ha chiesto l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità. Ha rilevato che, per le sentenze di applicazione della pena ex artt. 444 e seguenti c.p.p. successive alla riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione dedotto non rientra tra quelli consentiti e non è stata denunciata l'illegalità della pena. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei limiti previsti dalla disciplina speciale applicabile dopo la riforma del 2017; non consente censure generiche sulla motivazione se non ricondotte ai motivi tipizzati.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.
Per le sentenze ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la nuova disciplina dell'inammissibilità senza formalità del ricorso nei casi previsti.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata per la decorrenza temporale della nuova disciplina, applicabile alle impugnazioni successive alla data indicata.
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice relativa al reato in materia di stupefacenti oggetto del patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente tipizzati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Il vizio di motivazione, anche se prospettato come motivazione apparente o come adesione passiva del giudice alla richiesta delle parti, non è di per sé deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento se non si traduce in una delle censure consentite.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento deduce motivi estranei all'ambito tassativo di impugnazione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13781/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13782/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13783/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13784/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13785/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13786/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →