Cassazione Penale, Sentenza n. 18888/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 24/06/2025. I difensori deducono, in sintesi: omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.; carenza e genericità della motivazione sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a)); erronea valutazione della gravità indiziaria, con contestazioni relative all'utilizzabilità di intercettazioni e alla prescrizione di talune condotte; valorizzazione di elementi documentali prodotti tardivamente; violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi ritenuti assorbenti: ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare per omissione dell'interrogatorio preventivo non validamente derogato. Ha ritenuto che il Gip non avesse indicato, al momento dell'adozione della misura, specifiche circostanze idonee a dimostrare un pericolo concreto e attuale di inquinamento probatorio in relazione alla posizione del Liseno; ha inoltre escluso che il Tribunale del riesame potesse sanare tale vizio mediante integrazione motivazionale ex art. 309, comma 9. Conseguentemente ha annullato senza rinvio le ordinanze e ordinato l'immediata liberazione di Liseno Antonio, se non detenuto per altro titolo.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
L'interrogatorio preventivo è condizione ordinaria e necessaria per l'emissione della misura cautelare personale; la deroga è ammessa solo nelle ipotesi tassative e richiede motivazione concreta e antecedente all'adozione della misura
art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen.
L'esigenza cautelare di tutela della prova (lett. a) e di pericolo di reiterazione (lett. c)) richiede specificità, concretezza e attualità; non può fondarsi su mere caratteristiche tipiche del reato o su valutazioni ipotetiche
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
L'omissione dell'interrogatorio preventivo, salvo giustificata e motivata deroga, integra una nullità che incide sulla validità dell'ordinanza genetica
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La nullità per violazione di legge che comporta l'annullamento del provvedimento cautelare quando manca un presupposto procedurale essenziale (qui l'interrogatorio preventivo)
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Il potere del tribunale del riesame di integrare la motivazione non può essere usato per sanare la mancanza originaria di un atto procedurale essenziale (l'interrogatorio preventivo) che costituisce requisito per la legittimità della misura
art. 12 e art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Gli istituti della connessione e del collegamento probatorio non possono, di per sé, giustificare la deroga all'interrogatorio preventivo se non adeguatamente motivati e comunque non sostituiscono l'obbligo di specificare le ragioni della deroga
artt. 416, 61-bis, 648-bis, 512-bis cod. pen.
Norme penali riferite alle fattispecie contestate (associazione, misure di prevenzione, riciclaggio, intestazione fittizia); la Corte richiama tali contestazioni ma ne distingue la mera gravità indiziaria dalla necessità di provare esigenze cautelari concrete
artt. 63, 64 e 191, cod. proc. pen.
Riferite alle garanzie e limiti delle intercettazioni; la questione dell'utilizzabilità delle captazioni deve essere valutata con riguardo alle modalità di acquisizione e alle garanzie previste, ma tale profilo non supplisce all'obbligo di interrogatorio preventivo
Massime di principio
- L'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, è in principio obbligatorio prima dell'adozione di misure cautelari personali e la sua omissione, se tempestivamente eccepita, determina la nullità del provvedimento salvo che il giudice motivi adeguatamente e documenti una delle ipotesi tassative di deroga (fuga, pericolo concreto di inquinamento o altre cause oggettive).
- Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere descritto con riferimento a specifiche circostanze di fatto, attuali e concrete, individuando le fonti di prova a rischio e i comportamenti dell'indagato che possono determinarne l'alterazione; non basta richiamare la natura elusiva o dissimulatoria del reato in astratto.
- Il tribunale del riesame non può supplire tramite integrazione motivazionale a vizi originari consistenti nell'omissione dell'interrogatorio preventivo: tale omissione è un vulnus procedurale che, se non giustificato al momento dell'adozione della misura, comporta annullamento.
- Quando il patrimonio probatorio è costituito in larga parte da documentazione e atti contabilI acquisiti, la sussistenza di un rischio attuale di inquinamento va valutata con rigore, tenendo conto della distanza temporale tra la conoscenza delle indagini da parte dell'indagato e l'adozione della misura.
- Le censure sull'utilizzabilità delle intercettazioni e sulla prescrizione richiedono autonome e precise valutazioni; tuttavia, anche l'esistenza di questioni probatorie non legittima automaticamente la deroga all'obbligo dell'interrogatorio preventivo.
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