Cassazione Penale, Sentenza n. 1613/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per plurimi episodi di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per le lesioni procurate ad agenti della polizia municipale. Lamentate: (I) difetto di motivazione e insussistenza del reato di minaccia (perché alcune minacce sarebbero intervenute dopo l'accertamento/sanzione e altre prive di efficacia intimidatoria); (II) insussistenza del reato di resistenza per inidoneità della condotta a ostacolare l'atto d'ufficio; (III) difetto di motivazione sui reati di lesioni; (IV) violazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) negata dai giudici; (V) violazione dell'art. 62-bis c.p. (riconoscimento delle attenuanti generiche) per motivazione meramente formale
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità delle censure (mancanza di indicazione di specifici argomenti dedotti in appello trascurati dalla motivazione). Ha rilevato che il ricorso si limita a esprimere dissenso e a citare precedenti senza spiegare la loro attinenza, e che non sono stati indicati motivi concreti relativi alle lesioni per giustificare un annullamento. In conseguenza di ciò, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (Il Procuratore generale aveva chiesto annullamento con rinvio limitatamente al capo delle lesioni, richiesta non accolta in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile)
Norme richiamate
Il ricorrente invocava la particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la pretesa violazione non fosse adeguatamente motivata nel ricorso e pertanto non ha potuto essere accolta
Il ricorrente contestava il diniego delle attenuanti generiche; la Corte osserva che la mera affermazione è insufficiente: i giudizi sulle attenuanti richiedono specifica, motivata indicazione di elementi ostativi o favorevoli
Norma applicata dalla Corte per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la irrogazione della sanzione pecuniaria (obbligo di condanna al pagamento delle spese e somma alla Cassa delle ammende) in assenza di giustificata mancanza di colpa
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui la sanzione prevista per ricorso inammissibile non si applica solo se sussiste evidente assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale assenza di colpa non fosse dimostrata
Massime di principio
- Le censure di nullità o difetto di motivazione devono indicare specifici argomenti omessi o erroneamente valutati dal giudice; la mera espressione di dissenso o la citazione generica di precedenti non sono sufficienti.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) o delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è necessario che il ricorso contenga un'argomentazione fattuale e giuridica puntuale che dimostri l'errore nella valutazione del giudice di merito.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, si applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e possibile sanzione alla Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.
- Le questioni di merito (es. capacità intimidatoria di parole, idoneità della condotta a costituire resistenza) richiedono motivazioni e confronti probatori concreti: il ricorso che non evidenzia quali elementi probatori o quali valutazioni in appello sarebbero errati difficilmente sarà ammesso.
- Il Procuratore generale può chiedere provvedimenti parziali (es. annullamento limitato a capi specifici), ma se il ricorso principale è dichiarato inammissibile tale richiesta non può essere accolta.
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