Cassazione Penale, Sentenza n. 4875/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per i capi 9) e 10) (trasferimento fraudolento di valori, art. 512-bis c.p., entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.). La difesa ha contestato: insufficienza dei gravi indizi in relazione al ruolo del Salvadore (si sarebbe limitato a una presenza fisica occasionale e a riferimenti tramite soprannome), carenza di elementi per ritenere la consapevolezza e la finalità agevolatrice; errata o generica qualificazione dell'aggravante mafiosa; e infine l'assenza del pericolo di reiterazione (anche per il cosiddetto tempo silente e per i sequestri/gestioni amministrate degli esercizi), chiedendo la sostituzione della misura con arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto adeguata, logica e non contraddittoria la motivazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito un quadro di elementi gravemente indiziari (captazioni, servizi di osservazione, dichiarazioni ammissive della moglie e riscontri documentali) attinenti al ruolo di fiducia e alla partecipazione del Salvadore alle operazioni di trasferimento fraudolento di valori nell'interesse della locale di 'ndrangheta riconducibile all'Alvaro e al Carzo. Inoltre la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. per reati con aggravante mafiosa, osservando che il cosiddetto tempo silente non supera la presunzione in assenza di prove concrete di allontanamento o recesso dall'associazione.
Norme richiamate
Riferito al trasferimento fraudolento di valori; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti possano configurare il dolo e la partecipazione a operazioni finalizzate all'agevolazione dell'associazione criminale
Aggravante del metodo mafioso: la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante alla luce del quadro probatorio che collegava le condotte all'attività di una locale di 'ndrangheta e alla sua capacità intimidatoria e organizzativa
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Le intercettazioni di conversazioni alle quali non ha partecipato l'imputato possono costituire prova diretta purché, se hanno natura indiziaria, risultino gravi, precisi e concordanti; principio ritenuto applicato correttamente dal giudice del riesame
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di pericolosità sociale per reati associativi e mafiosi: la Corte ha confermato che tale presunzione opera e può essere superata solo con prove concrete di cessazione o affievolimento dei legami con l'organizzazione
Onere motivazionale del giudice circa le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione in assenza di elementi di attenuazione
Norma sulla impugnazione degli atti cautelari; citata in relazione ai motivi dedotti dalla difesa senza che ne derivasse un vizio convincente della motivazione del giudice di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione riportata nel ricorso per cassazione; la Corte ha analizzato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione
Riferimento procedurale relativo alle conclusioni del Pubblico Ministero in sede di Cassazione; usato per indicare le conclusioni e la richiesta di inammissibilità avanzata dal Procuratore Generale
Massime di principio
- Il giudice di legittimità in tema di misure cautelari verifica la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non la riedizione pacata dei fatti: le critiche che chiedono una diversa valutazione delle stesse circostanze sono inammissibili.
- Le intercettazioni alle quali l'imputato non partecipa possono costituire prova diretta se, specialmente in ambito indiziario, risultano gravi, precise e concordanti; non è sempre richiesto un riscontro esterno se la valutazione è motivata.
- Per i reati aggravati da metodo mafioso opera una presunzione relativa di contemporaneità e concretezza del pericolo di reiterazione ex art. 275, comma 3, c.p.p.; il 'tempo silente' non la elimina se non sono prodotti elementi probatori di recesso o cessazione dei rapporti con l'associazione.
- La mera presenza fisica o il richiamo a soprannomi non sono automaticamente esclusivi di responsabilità quando si inseriscono in un quadro indiziario complessivo che comprende captazioni, riscontri documentali e dichiarazioni ammissive.
- La difesa che intende superare la presunzione cautelare deve allegare e provare elementi specifici e concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o il definitivo distacco dall'organizzazione.
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