Cassazione Penale, Ordinanza n. 36868/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi di ricorso reiterativi o comunque manifestamente infondati e la censura sulla pena volta a una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12/02/2025. I motivi dedotti riguardavano: 1) il preteso vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione con cui la corte di merito aveva negato l'applicazione dell'art. 628 c.p., come riformato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; 2) la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) la censura sulla graduazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già formulate in appello e già puntualmente respinte, osservando che la sentenza impugnata aveva valorizzato elementi ostativi quali l'uso di una pistola priva di tappo rosso e munita di caricatore, l'alterazione della targa dell'auto utilizzata, i precedenti penali e la non occasionalità della condotta. Il secondo motivo è stato inoltre ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito era congrua e aveva individuato elementi decisivi ai fini del diniego delle attenuanti generiche. Quanto alla pena, la Corte ha ribadito che la commisurazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere ridiscussa in cassazione se non vi sia mero arbitrio o manifesta illogicità.
Norme richiamate
La questione era collegata al diniego di applicazione della norma come riformata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; la Corte non entra nel merito del nuovo assetto, reputando il motivo reiterativo e non proponibile in cassazione nei termini dedotti.
Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando elementi decisivi ritenuti dal giudice di merito, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli allegati dalle parti.
La determinazione della pena è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti della congruità e non arbitrarietà.
La graduazione della pena deve essere compiuta secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; in cassazione è censurabile solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
La Corte richiama la qualificazione dell'arma utilizzata come arma ai sensi della normativa sulle armi, in ragione dell'assenza di tappo rosso e della presenza del caricatore, quale elemento ostativo alla valutazione favorevole dell'istanza difensiva.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto dal richiamo a pochi elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo richiesto al giudice di merito di prendere in considerazione e confutare espressamente ogni singola circostanza favorevole dedotta dalla difesa.
- La commisurazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che la determinazione risulti arbitraria o manifestamente illogica.
- La sussistenza di elementi connotanti maggiore organizzazione, non occasionalità e maggiore pericolosità della condotta può legittimare il diniego delle attenuanti generiche e sostenere una più severa valutazione sanzionatoria.
- La qualificazione dell'arma impiegata e la valorizzazione dei precedenti penali sono elementi che possono essere legittimamente considerati ostativi sia rispetto al riconoscimento di benefici di pena sia rispetto a una valutazione di modesto disvalore del fatto.
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