Cassazione Penale, Sentenza n. 29727/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'applicazione e la conferma della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, arrestato in flagranza dopo il rinvenimento, nella roulotte in cui viveva all'interno di un campo nomadi, di una pistola cal. 7.65 con matricola abrasa, di un caricatore con tre cartucce, di un ulteriore caricatore, di altri oggetti e di un kit da scasso. Il giudice cautelare aveva ravvisato gravi indizi per i reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione illegale di caricatori e munizioni; il tribunale del riesame aveva confermato la misura ritenendo sussistenti esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione di reati con uso di armi e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego degli arresti domiciliari, sostenendo che l'imputato era incensurato e che, nei diversi procedimenti per reati contro il patrimonio, non gli era stato contestato l'uso delle armi; ha quindi contestato la logicità del ragionamento del tribunale che aveva valorizzato la detenzione dell'arma clandestina nel domicilio, poi sequestrata, come elemento ostativo alla misura domiciliare. Con memoria difensiva sono state ribadite le censure e chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari non consente una revisione del merito, né una nuova valutazione degli indizi, delle caratteristiche soggettive dell'indagato, delle esigenze cautelari o dell'adeguatezza della misura, ma solo la verifica dell'esistenza di una motivazione non apparente e non manifestamente illogica. Nel caso concreto, ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale del riesame sulla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati e sull'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, valorizzando il disvalore del fatto, la natura delle esigenze cautelari e la collocazione dell'arma e delle munizioni nel domicilio dell'indagato, giudicato ambiente non idoneo a prevenire il ripristino di contatti con contesti criminali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice richiamata come base dell'arresto in flagranza per il delitto di detenzione di arma clandestina.
È la norma del procedimento di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
È la disposizione invocata per ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione di reati.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- In sede di legittimità sulle ordinanze cautelari personali la Corte di cassazione non può rivalutare il materiale indiziario, il peso della prova, le caratteristiche soggettive dell'indagato o l'adeguatezza della misura, ma solo verificare la presenza di una motivazione giuridicamente sufficiente e l'assenza di illogicità manifeste.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve emergere in modo macroscopico e percepibile ictu oculi; non sono sufficienti minime incongruenze o la mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti.
- Ai fini della custodia cautelare, il giudice può ritenere inadeguati gli arresti domiciliari, anche se assistiti da controllo elettronico, quando la concreta collocazione del fatto e del bene strumentale al reato mostri un serio pericolo di reiterazione specifica e di ripristino di contatti con ambienti criminali.
- L'incensuratezza dell'indagato, da sola, non è elemento automaticamente idoneo a escludere le esigenze cautelari o a rendere sufficiente la misura meno afflittiva, se il quadro fattuale consente di ritenere attuale il rischio di recidiva.
- Quando il provvedimento cautelare espone in modo coerente le ragioni della scelta della misura custodiale e della non idoneità dei domiciliari, la censura difensiva che si limiti a opporre una diversa valutazione di merito deve essere respinta in sede di legittimità.
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