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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26349/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di due episodi di ricettazione, escludendo la recidiva e rideterminando la pena in un anno di reclusione oltre alla multa, con unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) la violazione di legge per l'avvenuta estinzione dei reati per prescrizione; 2) la violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 648, comma 4, c.p. Il Pubblico Ministero in sede di legittimità ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. La Corte ha inoltre affrontato, in via preliminare, il tema dell'istanza di rinvio dell'udienza fondata sull'adesione del difensore all'astensione collettiva, escludendone l'efficacia in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che nel giudizio di primo grado era intervenuta una sospensione della prescrizione di 216 giorni, a seguito del rinvio disposto per adesione del difensore all'astensione, con conseguente slittamento del termine prescrizionale al 28 gennaio 2026, data successiva alla sentenza di appello. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato il valore non particolarmente lieve dei telefoni ricettati e la serialità della condotta. L'inammissibilità ha impedito di rilevare ex officio eventuali cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La particolare tenuità del fatto nella ricettazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e la sua esclusione è censurabile in cassazione solo per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 610 c.p.p.

    È richiamato per il rito camerale e per la disciplina della trattazione senza presenza delle parti.

  • art. 611 c.p.p.

    È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti in mancanza di richiesta tempestiva di discussione orale.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di cause di non punibilità rilevabili d'ufficio, incluse quelle maturate dopo la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 157 c.p.

    È implicitamente applicato nella verifica del termine di prescrizione, tenendo conto della sospensione intervenuta nel processo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione della prescrizione deve confrontarsi con tutti gli eventi interruttivi e sospensivi intervenuti nel processo; la Corte può verificare gli atti quando sia prospettata un'eccezione in procedendo.
  • La sospensione del processo per adesione del difensore a un'astensione collettiva può determinare la sospensione del corso della prescrizione e il conseguente differimento del termine estintivo.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto nella ricettazione appartiene al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La serialità della condotta e il valore non lieve dei beni ricettati sono elementi idonei a giustificare il diniego della particolare tenuità del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di rilevare d'ufficio cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. maturate dopo la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

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