Cassazione Penale, Ordinanza n. 33932/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Dal testo emerge che i motivi vertevano su profili già esaminati e respinti nei precedenti gradi di merito, in particolare sull'elemento soggettivo del reato di evasione, nonché sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero meramente riproduttive di doglianze già scrutinare in modo congruo e che non fossero quindi proponibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non erano consentiti in cassazione perché ripetitivi di questioni già adeguatamente valutate e disattese dal giudice di merito con doppia conforme. Ha inoltre ritenuto corretta, puntuale e logica la motivazione dei giudici di merito sia quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione sia quanto al diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, secondo la valutazione conforme dei giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre questioni di fatto o di merito già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione delle decisioni di merito sia logica, coerente e giuridicamente corretta.
- Nel giudizio di cassazione la presenza di una doppia conforme rafforza la tenuta della motivazione di merito e rende inammissibili doglianze meramente reiterative, prive di specifica critica alle ragioni decisive poste a fondamento della decisione.
- La verifica dell'elemento soggettivo del reato di evasione, quando sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, non può essere utilmente sovvertita in cassazione con una mera diversa lettura degli elementi di fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'illogicità manifesta o della violazione di legge; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle circostanze già valutate dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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