Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha confermato la declaratoria di competenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato dipendente e dirigente dell'Avvocatura dell'ente portuale per il pagamento di compensi professionali maturati per attività di difesa svolta in vari giudizi tra il 2016 e il 2020. L'ente ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza del Tribunale civile di Benevento e indicando come competente il giudice del lavoro di Napoli ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., poiché si tratterebbe di crediti retributivi. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato competente il giudice del lavoro di Napoli. Con il ricorso per regolamento necessario di competenza, il dipendente ha sostenuto invece che l'azione dovesse ritenersi proposta correttamente davanti al Tribunale di Benevento in base all'art. 637, comma 3, c.p.c., assumendo che i compensi derivassero da un autonomo incarico professionale di patrocinio conferito dall'ente, distinto dal rapporto di lavoro, e che dunque la competenza spettasse al giudice adito per il monitorio e per l'opposizione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata tale impostazione, rilevando che, quando l'avvocato dipendente di ente pubblico inquadrato nel ruolo legale agisce per ottenere il pagamento di compensi relativi alla difesa in giudizio svolta in esecuzione del rapporto di lavoro, egli non fa valere un corrispettivo professionale verso un cliente, ma un elemento della retribuzione accessoria; perciò la domanda va proposta davanti al giudice del lavoro competente ex art. 413 c.p.c.
Norme richiamate
Individua la competenza del giudice del lavoro nel luogo ove ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, quando la controversia riguarda crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro.
La disciplina del foro del ricorso per decreto ingiuntivo riguarda il rapporto professionale avvocato-cliente e non può essere estesa alla domanda dell'avvocato dipendente che rivendichi compensi come voce retributiva.
Costituisce la base del regolamento necessario di competenza proposto dal ricorrente.
Richiamato per il deposito della memoria della resistente nel procedimento di regolamento di competenza.
È il termine assegnato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.
Richiamato ai fini della trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
È la norma in base alla quale la Corte enuncia il principio di diritto applicabile.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'avvocato dipendente di un ente pubblico che chieda il pagamento di compensi per l'attività difensiva svolta in esecuzione del rapporto di lavoro non agisce come professionista verso un cliente, ma fa valere una componente del trattamento economico accessorio.
- Quando il credito dedotto in giudizio ha natura retributiva e deriva dal rapporto di pubblico impiego, la competenza appartiene al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c., nel luogo dell'ufficio di assegnazione del dipendente.
- Il foro previsto per il procedimento monitorio in favore dell'avvocato ex art. 637 c.p.c. opera solo per la pretesa professionale fondata sul rapporto d'opera intellettuale, non per pretese salariali o retributive nascenti dal rapporto di lavoro.
- Se l'attività di patrocinio è svolta abitualmente dal dipendente legale nell'ambito della prestazione lavorativa unitaria e non in forza di un incarico autonomo distinto, i relativi compensi mantengono natura retributiva accessoria.
- Ai fini del riparto di competenza, la qualificazione sostanziale del credito prevale sulla veste formale della domanda o sul fatto che l'attività svolta sia tipicamente professionale.
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