Cassazione Civile, Ordinanza n. 07157/2025 del 17/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno 2010 con cui l'Agenzia delle entrate le aveva contestato maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, applicando la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della l. n. 724/1994. L'Ufficio aveva determinato il reddito imponibile minimo e chiesto la restituzione di un rilevante credito IVA, ritenendo la società non operativa nei tre anni precedenti. I giudici di primo e di secondo grado avevano rigettato il ricorso e l'appello della contribuente. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994, sostenendo che l'interpello disapplicativo non costituisce un onere processuale o una condizione di procedibilità, essendo sempre possibile impugnare l'avviso e provare in giudizio l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, indipendenti dalla volontà della società, idonee a superare la presunzione di non operatività; con il secondo motivo ha lamentato, sempre in relazione all'art. 30 l. n. 724/1994 e all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omessa considerazione del fatto che i beni mobili assunti a base del calcolo erano strumentali alla costituzione della società e alla realizzazione del complesso alberghiero.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che l'interpello disapplicativo previsto per le società di comodo non ha natura di condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente. Ha quindi ribadito che la società può impugnare direttamente l'avviso di accertamento e fornire in giudizio la prova contraria della sussistenza di circostanze oggettive, straordinarie e indipendenti dalla sua volontà, tali da superare la presunzione legale di non operatività. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La presunzione di non operatività può essere superata dal contribuente con prova contraria di situazioni oggettive e straordinarie; l'interpello disapplicativo non è una condizione di procedibilità né un limite alla tutela giurisdizionale, ma una facoltà.
È il parametro invocato per censurare la violazione di legge in relazione alla disciplina delle società di comodo e all'interpello disapplicativo.
È il parametro invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla strumentalità dei beni considerati nel calcolo del reddito minimo imponibile.
artt. 24 e 53 Cost.
Sono richiamati a fondamento della piena tutela giurisdizionale del contribuente e del principio di capacità contributiva.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione al buon andamento dell'amministrazione, che non giustifica preclusioni irragionevoli alla tutela del contribuente.
art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE
È richiamato, in relazione alla qualità di soggetto passivo IVA, per affermare che chi effettua operazioni rilevanti ai fini IVA conserva il diritto alla detrazione e agli altri rimedi IVA salvo uso fraudolento o abusivo.
art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, d.l. n. 138/2011
Sono richiamati per l'equiparazione, ratione temporis, delle società in perdita fiscale alle società di comodo.
Massime di principio
- Nel regime delle società di comodo, l'interpello disapplicativo è una facoltà e non un presupposto necessario per accedere alla tutela giurisdizionale contro l'avviso di accertamento.
- La presunzione legale di non operatività può essere vinta in giudizio mediante prova di circostanze oggettive, straordinarie e indipendenti dalla volontà del contribuente, valutate in rapporto alle effettive condizioni di mercato.
- Il giudice di merito commette violazione di legge censurabile in cassazione quando nega rilievo, in astratto, a fatti che, se accertati, sono idonei a integrare la causa di disapplicazione della disciplina antielusiva.
- La mancata presentazione dell'interpello non preclude al contribuente di impugnare l'atto impositivo successivo e di far valere in quella sede tutti gli elementi utili a superare la presunzione di non operatività.
- Ai fini IVA, la qualità di soggetto passivo e il correlato diritto alla detrazione non possono essere negati per il solo fatto della qualificazione della società come non operativa, salvo condotte fraudolente o abusive.
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