Cassazione Civile, Ordinanza n. 09753/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso per revocazione proposto dalla società ricorrente sia l'istanza di correzione di errore materiale d'ufficio proposta dalla resistente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha attestato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio di legittimità nel quale la Cassazione, dopo avere cassato la sentenza di appello, aveva deciso nel merito accogliendo la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società odierna ricorrente nei confronti della controparte, e aveva condannato quest'ultima alla restituzione di una somma di denaro. La società soccombente in quel precedente provvedimento ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-quater c.p.c., sostenendo che la Corte, pur dichiarando di accogliere integralmente la domanda originaria, avrebbe omesso di riconoscere anche gli accessori richiesti in domanda e si sarebbe dunque basata su un errore revocatorio di fatto, consistente nella errata percezione del contenuto degli atti processuali. La controparte ha resistito con controricorso e ha a sua volta chiesto la correzione d'ufficio di un preteso errore materiale presente nell'ordinanza di correzione precedente, deducendo che la Corte avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme. La Cassazione ha ritenuto entrambe le iniziative inammissibili: l'istanza di correzione d'ufficio perché mirava in realtà a rimettere in discussione una valutazione di diritto e non un mero errore materiale; il ricorso per revocazione perché la mancata menzione degli accessori non derivava da un errore percettivo, ma, al più, da un errore di giudizio o da un possibile vizio di diritto del precedente provvedimento, estraneo al rimedio revocatorio.
Norme richiamate
il rimedio revocatorio è utilizzabile solo per errori di fatto revocatori; non per contestare errori di giudizio o di diritto della precedente decisione di legittimità.
la correzione degli errori materiali è ammissibile solo per difetti di corrispondenza tra ideazione del giudice e sua rappresentazione grafica, rilevabili dal testo e senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
richiamato unitamente all'art. 395, n. 4, c.p.c. quale base del rimedio revocatorio nei confronti delle decisioni della Cassazione.
l'errore revocatorio deve essere un errore di fatto, non una valutazione errata degli atti o una statuizione di diritto.
menzionato come esempio di possibile errore di diritto, quale omessa pronuncia, non deducibile come errore revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione avverso una decisione della Cassazione presuppone un errore di fatto percettivo, immediatamente ricavabile dagli atti, e non può essere usata per censurare il modo in cui la Corte ha interpretato la domanda o gli atti di causa.
- La mancata attribuzione di accessori o di ulteriori componenti della pretesa, quando dipenda dalla portata dispositiva della decisione o da una possibile violazione di legge, integra al più un errore di giudizio o di diritto, non un errore revocatorio.
- La correzione dell'errore materiale è esperibile solo se il contrasto riguarda la mera forma grafica della decisione e non il suo contenuto concettuale o la sua portata decisoria.
- La valutazione, anche se asseritamente errata, del contenuto degli atti di parte non è errore materiale né errore revocatorio, ma vizio di giudizio.
- Quando il rimedio impugnatorio è utilizzato per contestare questioni di merito o di diritto già decise, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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