Cassazione Penale, Sentenza n. 20174/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la riforma quoad poenam operata dalla Corte d'Appello che lo aveva condannato per i reati di ricettazione e truffa. Il motivo principale era la doglianza circa l'erronea applicazione dell'art. 648 c.p.: la difesa sosteneva che l'assegno ricevuto da Podda provenisse da un carnet abbandonato dal titolare in un cassonetto e che, per effetto della derelizione, il titolo dovesse considerarsi res nullius, escludendo così la rilevanza penale della ricezione. Si contestava l'assunto che la proprietà o la rilevanza del titolo dovesse ricondursi alla banca emittente e si chiedeva che, dato lo stato di abbandono, non potesse configurarsi il reato di ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. La Suprema Corte ha ritenuto che la doglianza riproponesse rilievi di merito già esaminati e correttamente respinti dai giudici di merito. Ha condiviso l'argomentazione secondo cui l'assegno non può essere considerato bene del titolare del conto ma documento emesso dalla banca nell'ambito del rapporto di conto corrente, che deve essere restituito all'istituto in caso di chiusura o revoca; l'assenza di spiegazioni plausibili da parte dell'imputato sulle modalità di acquisizione del titolo ha ulteriormente corroborato la consapevolezza circa l'illecita provenienza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Resta quindi confermata la condanna di merito (pena determinata in 1 anno e 8 mesi di reclusione e multa di euro 600,00, come fissato dalla Corte d'Appello).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Rilevato solo in ordine alla modalità di trattazione (contraddittorio cartolare); la norma ha consentito la trattazione per memorie scritte senza udienza.
La Corte interpreta la norma nel senso che la ricezione di assegni provenienti da una circolazione illecita può integrare il reato di ricettazione quando il ricevente aveva o avrebbe dovuto avere contezza dell'illecita provenienza; non è determinante l'asserita derelizione del carnet da parte dell'intestatario.
Richiamato per evidenziare un profilo di responsabilità civile della banca: l'inadempimento dell'istituto nel pretendere la restituzione dei moduli all'ex correntista può dar luogo a responsabilità per violazione della diligenza professionale, a tutela dell'affidamento dei terzi beneficiari.
Cass., Sez. 2, n. 8 del 30/06/1992 (richiamata)
l'assegno è documento che, per natura e destinazione, è in possesso esclusivamente della banca emittente. Sicché, il privato che lo detenga è consapevole dell'illiceità del commercio di documento appartenente ad una determinata ed individuabile impresa bancaria
Il precedente sostiene che l'assegno, per natura, è riconducibile alla banca emittente e chi lo detiene fora delle regole ordinarie è consapevole della possibile illiceità della provenienza: argomento utilizzato dalla Corte per escludere la tesi della derelizione e per ritenere rilevante penalmente la ricezione.
Massime di principio
- Un assegno o i moduli di assegno abbandonati non si considerano automaticamente res nullius: sono strumenti emessi dalla banca nell'ambito di un rapporto e, salvo prova contraria, la loro circolazione fuori dalle regole ordinarie può far ritenere la provenienza illecita.
- La ricezione di assegni di dubbia provenienza può integrare il reato di ricettazione se il ricevente non fornisce una spiegazione credibile sulle modalità di acquisizione e sussiste il requisito della consapevolezza dell'illecita provenienza.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre questioni di merito giá valutate e motivate dai giudici di merito: censure che non sollevano riletti profili di diritto nuovi o specifici saranno dichiarate manifestamente infondate e inammissibili.
- La banca ha l'obbligo, nell'ambito della chiusura del rapporto, di richiedere la restituzione dei moduli non utilizzati; la sua omissione può avere rilevanza civile (risarcimento) ma non legittima automaticamente terzi a ritenere i titoli di libera disponibilità.
- Il comportamento del destinatario (mancata allegazione delle modalità di acquisizione del titolo) è un elemento probatorio importante: l'assenza di spiegazioni rafforza l'accertamento della consapevolezza dell'origine illecita.
- In ipotesi analoghe è utile raccogliere e conservare prove che attestino la provenienza lecita del titolo (documentazione, testimoni, dichiarazioni dell'ex titolare) per contrastare l'accusa di ricettazione.
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