Cassazione Penale, Sentenza n. 30714/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva reiterata. Il ricorrente deduceva che le precedenti iscrizioni nel casellario non potevano essere utilizzate ai fini della recidiva: una sentenza ex art. 444 c.p.p. (20/04/2001) e una condanna confermata (30/04/2004, per fatti del 2000) riportavano date dei fatti tali da escludere la commissione di reati nel quinquennio successivo all'irrevocabilità; inoltre risultavano provvedimenti estintivi (affidamento in prova con esito positivo, decreto penale con estinzione ex art. 460 c.p.p.) e una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità pochi giorni prima del fatto contestato. Contestava quindi la sussistenza dei presupposti formali e la motivazione concreta che avrebbe giustificato l'applicazione della recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha escluso la recidiva reiterata perché le iscrizioni nel casellario risultano o riferite a fatti anteriori tali da far maturare l'effetto estintivo quinquennale (art. 445 c.p.p.), o estinte per esito positivo dell'affidamento in prova o per estinzione ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.; la sentenza per particolare tenuità successiva non è di condanna e non rileva. Ne consegue l'insussistenza dei presupposti formali della recidiva. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e ha proceduto in sede di legittimità alla rideterminazione della pena: partendo dalla pena base di 1 anno, ha applicato le attenuanti generiche fino a 8 mesi e poi la riduzione ex art. 442 c.p.p., rideterminando la pena in 5 mesi e 10 giorni di reclusione.
Norme richiamate
Indica la procedura di applicazione della pena su richiesta; la sentenza resa ai sensi di questo articolo concorre al calcolo del casellario ma, valutata la cronologia dei fatti, non sempre costituisce presupposto per la recidiva se sopravvengono effetti estintivi o qualificazioni temporali che impediscono la ricorrenza del quinquennio.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'estinzione del reato e l'estensione agli effetti penali dopo il decorso del termine (quinquennio) se non risultano reati commessi nel periodo: la Corte ha ritenuto che, per una iscrizione riferita a fatti anteriori, sia maturato l'effetto estintivo che esclude la rilevanza ai fini della recidiva.
art. 106, comma secondo, cod. pen.
Stabilisce le regole sul calcolo della recidiva con riferimento ai precedenti penali; la Corte ha applicato la norma nel senso che, ove l'effetto estintivo si sia prodotto, la precedente condanna non può essere computata ai fini della recidiva.
art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina l'estinzione del reato per decreto penale e il suo effetto: la Corte ha ritenuto che il decreto penale esecutivo, seguito dall'estinzione, esclude gli effetti penali utili per la recidiva.
Consente la riduzione della pena in presenza di attenuanti equivalenti; la Corte ha applicato questa riduzione dopo aver escluso la recidiva per rideterminare la pena in misura ridotta.
art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere, quando annulla senza rinvio in parte qua, di procedere alla rideterminazione della pena; la Corte ha esercitato tale potere per fissare la pena definitiva.
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 e art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022
Norme procedurali eccezionali richiamate per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti in base alle proroghe legislativamente disposte; rilevanza meramente processuale.
Massime di principio
- La recidiva non può essere applicata quando i precedenti inseriti nel casellario sono estinti o privi di rilevanza per effetto del decorso del quinquennio previsto dall'art. 445 c.p.p. ovvero per effetto di provvedimenti estintivi (esito positivo dell'affidamento in prova, estinzione dopo decreto penale ai sensi dell'art. 460 c.p.p.).
- Per valutare la recidiva occorre confrontare le date di commissione dei reati e le date di irrevocabilità delle sentenze: una condanna per fatti commessi anteriormente rispetto ad altra sentenza può determinare l'irrigidimento del computo solo se nel quinquennio successivo all'irrevocabilità sono stati commessi nuovi reati.
- Una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto non è equiparabile a una condanna e non può essere utilizzata come precedente ai fini della recidiva.
- Il giudice della legittimità può, quando annulla senza rinvio 'in parte qua', procedere direttamente alla rideterminazione della pena (art. 620 c.p.p.), applicando i criteri già adottati dai giudici di merito.
- Nella rideterminazione della pena vanno applicati correttamente i criteri: prima la determinazione della pena base, poi l'operazione sulle attenuanti (anche equivalenti), e infine eventuali riduzioni processuali come quella prevista dall'art. 442 c.p.p.
- Il decisivo onere motivazionale grava sul giudice che intende ritenere sussistente la recidiva: deve indicare chiaramente i precedenti ritenuti rilevanti e perché non operino cause estintive o impeditive della loro rilevanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30617/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30621/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30622/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30623/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30628/2024 del 26/07/2024
- Sentenza penale · 26 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30629/2024 del 26/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →