Cassazione Penale, Ordinanza n. 16133/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 533 c.p.p., contestando la ricostruzione operata nei precedenti gradi di merito e sollecitando una diversa valutazione dei fatti. Il ricorso è stato ritenuto estremamente generico: non individua reali criticità dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, ma mira sostanzialmente a ottenere nuovi apprezzamenti di merito. La Corte osserva inoltre che la condotta accertata integrerebbe comunque, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, anche se motivata dallo stato d'animo riferito dal ricorrente (esasperazione, frustrazione e sconforto per la lunga carcerazione).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente quale parametro per contestare la motivazione e la tenuta probatoria della decisione di merito; la Corte rileva che la censura è generica e mira a una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione.
Indicato dalla Corte come reato comunque integrato dalla condotta accertata, sul piano oggettivo e soggettivo, a prescindere dal movente allegato dal ricorrente.
Indicato dalla Corte come ulteriore reato integrato dalla condotta accertata, sul piano oggettivo e soggettivo, a prescindere dal movente allegato dal ricorrente.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in difetto di elementi escludenti la colpa.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, si risolva in censure generiche e nella richiesta di una nuova valutazione del merito, senza individuare specifiche criticità logiche o giuridiche della sentenza impugnata.
- La deduzione di un movente emotivo o di un particolare stato d'animo dell'agente non esclude, di per sé, la configurabilità oggettiva e soggettiva dei reati contestati, se la condotta accertata integra tutti gli elementi tipici della fattispecie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15942/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15980/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15985/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15987/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15989/2026 del 04/05/2026
- ordinanza_penale · 4 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15991/2026 del 04/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →