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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42544/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della revoca della misura cautelare interdittiva (sospensione dall'esercizio delle funzioni) applicata nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico). Proponeva due motivi principali: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisiste in un procedimento a carico di terzi (per estorsione) e, in subordine, questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla utilizzazione delle captazioni tra procedimenti; (2) carenza di gravi indizi di colpevolezza e censura circa la valutazione degli accessi allo SDI (Sistema di Identificazione) come attività investigative legittime, con riferimento a dichiarazioni di colleghi e all'operatività consueta dell'ufficio; inoltre deduceva che la sospensione amministrativa dal servizio renderebbe superflua la misura cautelare penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico per mancata indicazione di come le intercettazioni, se escluse, avrebbero inciso decisivamente sul complessivo compendio indiziario. Ha inoltre dichiarato irrilevante per la decisione la questione di legittimità costituzionale. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (Savarese) secondo cui l'accesso lecito alle credenziali può comunque integrare il delitto di cui all'art. 615-ter se l'accesso è effettuato per ragioni ontologicamente estranee ai compiti pubblici; ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva fondato la gravità indiziaria su più elementi (dati oggettivi degli accessi, ammissioni dell'indagato, relazioni di servizio). Ha inoltre escluso la proponibilità in Cassazione del motivo relativo alla sospensione amministrativa, in quanto nuovo rispetto al gravame devoluto al giudice dell'appello cautelare.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola il ricorso al Tribunale del riesame; richiamata per inquadrare l'oggetto dell'impugnazione cautelare.

  • art. 615-ter cod. pen.

    Delitto di accesso abusivo a sistema informatico; la Corte interpreta che può integrarsi anche quando l'agente è abilitato ma accede o si trattiene per finalità estranee ai compiti istituzionali (richiamo alla giurisprudenza di Sez. U.).

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della connessione tra procedimenti (per valutare la rilevanza delle intercettazioni autorizzate in altro procedimento).

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Norma sulla utilizzazione delle intercettazioni tra procedimenti; il ricorrente invocava una diversa interpretazione e, in subordine, la sua incostituzionalità, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e non decisivo.

  • art. 266, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito della discussione sulla rilevanza delle conversazioni captate rispetto ai reati elencati; la Corte non ha ritenuto decisiva la questione.

  • legge 28 febbraio 2020, n. 7

    Riferimento alla modifica normativa dell'art. 270 c.p.p. invocata dal ricorrente come applicabile al procedimento (iscritto dopo il 31/08/2020).

  • d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137

    Richiamato nel testo per segnalare il successivo ritorno della disciplina dell'art. 270 al testo originario; questioni cronologiche e di applicabilità non ritenute decisive dalla Corte.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare l'oggetto del gravame nel procedimento cautelare; la sospensione amministrativa non era devoluta al giudice dell'appello cautelare in Cassazione.

  • Sez. U. n. 41210 del 18/05/2017 (Savarese)

    Giurisprudenza di legittimità che definisce il principio secondo cui l'accesso 'abilitato' può essere comunque illecito se finalizzato a scopi estranei ai doveri istituzionali; principio applicato dalla Corte nel valutare la sussistenza del reato.

  • Sez. U. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)

    Citata dal ricorrente come orientamento da estendere al testo successivo dell'art. 270; la Corte non ha adottato l'opzione interpretativa richiesta.

  • Sez. U. n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)

    Principio secondo cui chi deduce inutilizzabilità di atti deve dimostrare l'incidenza di tali atti sul compendio indiziario; richiamato per dichiarare generico il primo motivo.

  • Sez. U. n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    Richiamata per i limiti del sindacato della Cassazione sulla motivazione del giudice di merito nel procedimento cautelare; la Corte verifica solo l'adeguatezza e la logica della motivazione.

  • Sez. U. n. 15403 del 30/11/2023 (Galati)

    Richiamata in relazione alla devoluzione e all'introduzione di elementi nuovi nel processo cautelare d'appello: la circostanza nuova (sospensione amministrativa) non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione.

Massime di principio

  • L'accesso a sistemi informatici protetti da parte di un pubblico ufficiale, pur effettuato con credenziali abilitate, può integrare il reato di cui all'art. 615-ter se è finalizzato a scopi estranei all'esercizio delle funzioni pubbliche (principio "Savarese").
  • Per censurare in Cassazione l'utilizzabilità di intercettazioni occorre indicare specificamente come la loro esclusione inciderebbe in modo decisivo sul complessivo compendio indiziario; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • Le questioni di legittimità costituzionale o interpretative di norme processuali vengono ritenute irrilevanti se la decisione può reggersi su altri profili decisori adeguatamente motivati.
  • Nel giudizio cautelare d'appello non è sempre ammissibile introdurre per la prima volta fatti o provvedimenti 'nuovi' che non erano devoluti al giudice del gravame; tali motivi possono essere inammissibili in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione, nel sindacare la motivazione del giudice della cautela, verifica la congruenza logica e il rispetto dei canoni giuridici, ma non riconsidera liberamente il merito probatorio già valutato dal giudice di merito.

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