Cassazione Penale, Sentenza n. 46115/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del calcolo del termine di prescrizione relativo al capo e) dell'imputazione: la ricorrente contestava l'erroneo computo operato dalla Corte territoriale (124 giorni) ritenendo invece sospensione per 60 giorni soltanto. In particolare si eccepiva che non poteva essere conteggiata una sospensione di 64 giorni per il periodo dall'8 marzo 2020 all'11 maggio 2020, poiché in quell'intervallo non si svolsero udienze né altra attività processuale idonea a giustificare la sospensione prevista dal D.L. n.18/2020 (art.83). La questione riguardava quindi l'individuazione dei soli giorni effettivamente validi ai fini della sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo ammissibile e fondato. Dagli atti è risultato che in primo grado il processo era sospeso per 60 giorni per adesione dei difensori all'astensione; non è risultata valida alcuna sospensione per il primo periodo di vigenza del decreto (8 marzo - 11 maggio 2020) perché non si svolsero udienze o attività processuali riconducibili a causa di sospensione normativa. È stato quindi computato un ulteriore periodo di sospensione solo dal 9 al 30 giugno 2020 (21 giorni). Sommando i periodi utili la Corte ha determinato che il termine di prescrizione era già decorso prima della decisione impugnata e ha dichiarato l'estinzione del reato contestato al capo E per prescrizione. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
D.L. n.18/2020, art.83, comma 4
Norma che disciplina la sospensione dei termini processuali e della prescrizione durante l'emergenza COVID; la Corte ha interpretato che la sospensione va conteggiata solo per i periodi in cui vi sia stata effettiva attività processuale rinviata ai sensi del decreto e non per periodi in cui non si è svolta alcuna udienza o attività processuale.
D.L. n.18/2020, art.83, comma 9
Parte della norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n.140/2021) in quanto carente di determinatezza e con profili di retroattività non compatibili con il principio di legalità; la sentenza è richiamata per limitare l'ambito applicativo delle sospensioni.
Norma che stabilisce la durata della prescrizione: la sua interpretazione non può essere estesa retroattivamente da norme processuali indeterminate; rileva per il calcolo del dies ad quem della prescrizione.
art.25, secondo comma, Cost.
Principio di legalità penale invocato dalla Corte Costituzionale per valutare la determinazione delle norme che incidono sulla durata della prescrizione: una norma che prolunga la prescrizione deve essere sufficientemente determinata e non retroattiva.
Corte Costituzionale, sent. n.140/2021
Giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di parte dell'art.83 del D.L. n.18/2020 (comma 9) per insufficiente determinatezza e problemi di retroattività; la sentenza è stata utilizzata come parametro per limitare l'applicazione delle sospensioni ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- Per il computo della prescrizione durante norme emergenziali (es. D.L. COVID) vanno considerati solo i periodi di sospensione effettivamente collegabili a rinvii/astensioni previsti dalla norma: se in un intervallo non si è svolta alcuna udienza né attività processuale rilevante, non è automatico conteggiare la sospensione.
- Le astensioni dei difensori (scioperi) sospendono la prescrizione solo se risulta adesione e conseguente sospensione effettiva del procedimento: occorre documentare la misura e la sua incidenza sul singolo processo.
- Le disposizioni emergenziali che estendono o sospendono i termini prescrizionali devono rispettare il principio di legalità (art.25 Cost.): se mancano di determinatezza o comportano retroattività possono essere disapplicate in base alla giurisprudenza costituzionale.
- Se, a seguito di un ricalcolo corretto dei periodi utili e non utili, risulta che la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Nei calcoli dei termini prescrizionali è fondamentale motivare e dare conto dei singoli intervalli temporali (date di rinvio, provvedimenti presidenziali, astensioni), distinguendo i rinvii dovuti a norme emergenziali da quelli disposti per altre ragioni organizzative.
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