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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11561/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per furto in abitazione pluriaggravato (art. 625 c.p. comma 1 n.5) e aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p.), deducendo: errata qualificazione del fatto come furto (anziché ricettazione); vizi di motivazione con riguardo alla prova della presenza in Castrovillari (basata su pedinamento/tracciamento GPS e localizzazione del veicolo), all'apparente incompatibilità temporale tra orario del furto e del fermo a Napoli, e all'assenza di approfondimenti investigativi richiesti dalla difesa; contestavano inoltre la configurabilità dell'aggravante per minorata difesa (perché la casa era vuota nel pomeriggio) e lamentavano una ingiustificata asimmetria nella misura pecuniaria inflitta a Gvelebiani rispetto agli altri imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi: ha ritenuto che le questioni sulla qualificazione giuridica e sulla attendibilità delle risultanze del tracciamento GPS fossero già decise nei gradi precedenti e non adeguatamente riproposte in cassazione; ha escluso la nuova deduzione sull'aggravante per minorata difesa in quanto inedita e suscettibile di accertamenti di fatto non devoluti alla Corte di legittimità. Ha però rilevato un vizio nel mancato allineamento della pena pecuniaria inflitta a Gvelebiani rispetto ai coimputati, ritenendolo una svista, e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena pecuniaria di Gvelebiani, rideterminandola in euro 267; per il resto ha dichiarato inammissibili i ricorsi e confermato le condanne, oltre a condannare Mesko e Dimitrov al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 comma 1 n. 5) c.p.

    art. 625 c.p. (furto in abitazione)

    La Corte ha convalidato la qualificazione del fatto come furto in abitazione pluriaggravato sulla base delle risultanze investigative (intercettazione/localizzazione del veicolo e rinvenimento della refurtiva), ritenendo che le obiezioni difensive sulle tempistiche e sul tracciamento GPS siano generiche e privi di elementi concreti idonei a smentire la ricostruzione dei fatti.

  • art. 61 n. 5) c.p.

    art. 61 n. 5 c.p. (aggravante per aver approfittato della minorata difesa della persona offesa)

    La Corte ha osservato che l'aggravante per 'approfittamento della minorata difesa' può trovare applicazione quando l'autore del reato sfrutta la mancata difesa del proprietario; tuttavia la valutazione della configurabilità dell'aggravante richiede accertamenti di fatto sulle condizioni dell'evento, perciò la questione, se inedita in cassazione, non è ammissibile per decisione di merito.

  • art. 609 c.p.p.

    art. 609 c.p.p. (potere del giudice di legittimità di decidere d'ufficio sulla qualificazione giuridica del fatto)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di cassazione può decidere d'ufficio sulla qualificazione giuridica, ma ciò non autorizza la sollevazione in cassazione di questioni inedite che comportino accertamenti di fatto non di competenza della Corte di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione le censure che sollevano fatti nuovi o richiedono nuovi accertamenti probatori sono inammissibili: la Corte si limita a controllare il corretto svolgimento del processo e l'applicazione del diritto, non a riaprire valutazioni di merito.
  • La prova basata su tracciamento GPS e attività di polizia può valere come elemento idoneo a ricostruire la presenza degli imputati, salvo che la difesa fornisca elementi concreti e motivati per smentirla; mere congetture non sono sufficienti.
  • La qualificazione del fatto (es. furto vs ricettazione) deve essere adeguatamente discussa nei gradi precedenti: riproporla in modo generico in cassazione non è efficace.
  • L'aggravante per minorata difesa si valuta in base alle circostanze concrete e richiede accertamenti fattuali; se non è stata dibattuta nei precedenti gradi, non è ammissibile introdurla per la prima volta in Cassazione.
  • Disparità nelle sanzioni (in particolare pecuniarie) tra coimputati deve essere motivata dal giudice; errori o svista possono essere corretti anche dalla Corte di cassazione con annullamento limitato e rideterminazione della sanzione.
  • Quando la difesa prospetta ipotesi alternative (es. ricezione della refurtiva da terzi), è necessario allegare e documentare elementi oggettivi a supporto; senza ciò l'ipotesi resta mera congettura e non scalfisce la motivazione del giudice.

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