Cassazione Penale, Sentenza n. 13339/2024 del 02/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino per vizi di legge penale, processuale e sostanziale. Le censure riguardano, in sintesi: 1) contestata identificazione degli odierni imputati sulla base di filmati e deposizioni (presunta insufficiente o contraddittoria motivazione, travisamento, uso di filmati anonimi); 2) asserita mancanza del dolo specifico per la configurazione del reato di resistenza nella fase dei lanci al torrente Clarea; 3) addebito al singolo di concorso morale nella resistenza e nella condotta collettiva senza elementi probatori validi (frazionamento della prova); 4) errata qualificazione giuridica dell'azione di danneggiamento come resistenza per mancata contestualità con la reazione degli agenti; 5) rifiuto o mancata ammissione di perizia fisiognomica; 6) violazione procedurale relativa all'utilizzo di filmati provenienti da agenzie esterne; 7) motivazione illogica o contraddittoria nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche; 8) contestazione dell'applicabilità e conoscibilità dell'ordinanza prefettizia (art.650 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Rossetto, Marzuoli, Stella, Olivero Fugera, Ambrosini, Mirandola e Guerra, ritenendo che la Corte d'appello abbia correttamente valutato e collegato, in modo unitario e logico, i molteplici elementi di prova (filmati, testimonianze, riscontri materiali e circostanze) e che le censure costituiscano un inammissibile frazionamento della motivazione di merito. È stato confermato che le condotte integrano i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lancio di oggetti contundenti e inosservanza di provvedimento dell'autorità (art.650 c.p.), con adeguata motivazione sull'identificazione e sulla dinamica degli eventi. I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento delle spese processuali. Di fatto la sentenza di merito (con pene rideterminate dalla Corte d'appello, in generale mesi dieci di reclusione ciascuno per i soggetti indicati) è stata integralmente confermata nella parte impugnata.
Norme richiamate
Rilevato nell'impugnazione come norma richiamata nella contestazione di reati plurimi e nella determinazione della pena; la Corte di merito ha valutato il contributo partecipativo nella cornice della responsabilità comune.
Richiamato per configurare il concorso nel reato: la Corte di merito ha ritenuto provato il concorso morale e materiale tra manifestanti che ha favorito le condotte penalmente rilevanti.
Norme richiamate nella contestazione generale dei reati; la sentenza di merito ha compiuto la relativa qualificazione giuridica dei fatti come compatibile con la dinamica ricostruita.
art. 635 commi 1 e 3 cod. pen.
Danneggiamento: applicata alla distruzione/forzatura della cancellata a tutela del cantiere; la Corte ha ritenuto provata la condotta di danneggiamento in sinergia con i lanci contro gli agenti.
Inosservanza di un provvedimento dell'autorità (ordinanza prefettizia): la Corte ha ritenuto sufficiente la pubblicazione e l'affissione dell'ordinanza per escludere l'errore incolpevole, applicando la contravvenzione anche a chi non era in prossimità della cancellata.
art. 5 comma 1 e 3, 5-bis comma 1, L. 1.152/1975
Normativa richiamata nella rubrica iniziale dei reati contestati (si riferisce a disposizioni speciali citate nella sentenza di merito); la Corte ha ritenuto applicabili i profili specialistici invocati per la regolazione delle manifestazioni nelle aree di cantiere.
Riferita dalla Corte di legittimità nella giurisprudenza: l'inutilizzabilità dei documenti anonimi riguarda le dichiarazioni e non i filmati/fotografie; pertanto filmati anonimi possono essere utilizzati se la loro integrità e riferibilità ai fatti è accertata.
Massime di principio
- I filmati e i frame provenienti da tv o agenzie non sono automaticamente inutilizzabili: vanno valutati nella loro integrità e riferibilità ai fatti; se identificati e commentati in dibattimento da un teste che ne conosce il contesto possono costituire prova valida.
- La Corte non ammette il frazionamento della motivazione di merito: i ricorsi che estraggono singoli elementi dalla motivazione complessiva senza velare la ricostruzione unitaria sono spesso dichiarati inammissibili.
- La resistenza a pubblico ufficiale può essere accertata anche in presenza di azioni sinergiche e coordinate (p.es. danneggiamento di barriere e lanci di pietre da postazioni sovrastanti) quando tali condotte abbiano avuto l'effetto di costringere gli agenti ad abbandonare la posizione di difesa.
- L'identificazione dell'imputato è ammissibile per comparazione tra riprese in cui la persona è a volto scoperto e riprese successive in cui è travisata se emergono elementi univoci (abbigliamento, segni, voci, posture) ritenuti specifici e non comuni ad altri soggetti.
- La determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti rimangono materia di apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manchi logica o sia manifestamente irragionevole la motivazione.
- Per la contravvenzione di inosservanza di un provvedimento è rilevante la pubblicazione/affissione dell'ordinanza: l'errore sul presupposto di fatto o di diritto è rilevante solo se totalmente incolpevole.
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