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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22429/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte dell'amministrazione agricola, di una somma pari a lire 198.685 (euro 102,61) relativa a un contributo concesso per la campagna olearia 1994/1995. La contribuente sosteneva che il recupero fosse illegittimo perché, dopo un'istanza del produttore, era risultato che il numero delle piante effettivamente coltivate corrispondeva a quello dichiarato, sicché l'importo trattenuto avrebbe dovuto esserle restituito. Dopo una prima fase sfavorevole e una cassazione con rinvio, il tribunale aveva accolto la domanda principale ma aveva compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente sul capo spese deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., lamentando che la compensazione fosse stata motivata in modo apparente e illogico: secondo la ricorrente, l'esistenza di orientamenti di merito contrastanti non integrava "gravi ed eccezionali ragioni" e, inoltre, non era vero che mancassero precedenti di legittimità sulla questione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura contro la compensazione delle spese, osservando che il controllo di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato alla verifica del rispetto del principio di causalità e non consente di sindacare la valutazione discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare le spese. Ha inoltre rilevato che il tribunale aveva esplicitato in motivazione le ragioni della compensazione, richiamando i contrastanti orientamenti di merito e l'assenza, al momento della lite, di specifici precedenti di legittimità sulla questione decisiva dell'onere della prova. Per effetto del rigetto, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la ricorrente lo invocava per sostenere l'illegittimità della compensazione delle spese; la Corte ribadisce che il principio di causalità resta il parametro di controllo in cassazione

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte conferma che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione per giusti motivi era rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché i motivi fossero esplicitati

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta carenza di motivazione; la Corte esclude che la motivazione del tribunale fosse apparente

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base formale delle censure di violazione di legge e nullità della sentenza dedotte nel ricorso

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa irragionevolezza della compensazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio motivazionale denunciato

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

  • d.m. n. 55 del 2014

    utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

  • d.m. n. 147 del 2022

    richiamato quale modifica del d.m. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il sindacato sulla regolazione delle spese è circoscritto alla verifica del rispetto del principio di causalità; non è consentito riesaminare nel merito l'opportunità della compensazione disposta dal giudice di merito.
  • Quando la compensazione delle spese è prevista dal regime applicabile ratione temporis per la sussistenza di giusti motivi, il giudice deve indicare in motivazione le ragioni poste a base della decisione; se tali ragioni sono esplicitate, la statuizione è normalmente insindacabile in sede di legittimità.
  • La presenza di orientamenti di merito difformi e l'assenza di precedenti di legittimità sulla questione decisiva possono integrare ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
  • La deduzione di un vizio motivazionale sulla compensazione delle spese non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito da parte della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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