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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2046/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa, formulata mentre il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 284 c.p.p.: contestava la valutazione dello stato di indigenza (sostenendo che il patrimonio mobiliare rilevato dall'ISEE non produce reddito effettivo) e la valutazione del pericolo di riattivare contatti con ambienti malavitosi, sostenendo che la possibilità di un impiego a tempo indeterminato avrebbe ridotto tali rischi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la rinuncia alla trattazione formulata dal difensore non poteva produrre effetti in mancanza di procura speciale, ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p.; inoltre è intervenuta una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto la misura cautelare era stata sostituita (obbligo di dimora) e il luogo di lavoro indicato si trova nel medesimo Comune previsto dall'obbligo, rendendo inutile la pronuncia sul punto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 284 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle condizioni (es. indigenza) e delle esigenze cautelari; dal testo emerge che la doglianza relativa alla valutazione dello stato economico non è stata esaminata nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 589, comma 2, c.p.p.

    Prevede i requisiti per la validità della rinuncia alla trattazione; la Corte richiama che la rinuncia del difensore è inefficace senza procura speciale, per cui la mera dichiarazione difensiva non poteva determinare gli effetti processuali invocati.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per sanzionare il ricorrente, valutati profili di colpa nell'impugnazione.

  • artt. 110 e 416-bis c.p.

    Indicano i reati per i quali il ricorrente era sottoposto a misura cautelare (concorso in reato e associazione di tipo mafioso), fattori che hanno influito sulla valutazione del rischio e sulla misura cautelare originaria.

Massime di principio

  • La sostituzione della misura cautelare con una misura meno afflittiva può determinare una sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'impugnazione: se la nuova misura consente di svolgere l'attività contestata nel medesimo ambito territoriale, il ricorso può divenire irrilevante.
  • La rinuncia alla trattazione o atti analoghi compiuti dal difensore richiedono il rispetto dei requisiti formali (es. procura speciale) per produrre effetti; in mancanza, tali dichiarazioni sono inefficaci.
  • Quando si contesta la valutazione dello stato di indigenza fatta dall'autorità, è necessario fornire prove documentali concrete (flussi di reddito, liquidità effettiva, documentazione bancaria) oltre alla mera contestazione dell'ISEE, perché le valutazioni di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili per sopravvenuti motivi di interesse o per difetti formali.
  • Se il motivo dell'impugnazione riguarda il presunto pericolo di riattivazione di contatti criminali, occorre allegare e dimostrare circostanze concrete e misure di garanzia (es. contratto di lavoro stabile, referenze, misure di controllo) per contrastare la presunzione di pericolosità; altrimenti il giudice può ritenere fondato il mantenimento o la restrizione della misura.
  • Le impugnazioni procedurali prive di adeguato supporto probatorio o affette da vizi formali possono comportare non solo il rigetto o l'inammissibilità, ma anche sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il profilo di responsabilità prima di proporre ricorsi.

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