Cassazione Civile, Ordinanza n. 31231/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società che aveva in leasing un furgone assicurato con polizza Kasko conveniva in giudizio una compagnia assicurativa e il depositario del mezzo dopo un sinistro stradale che aveva reso antieconomica la riparazione. L'attrice sosteneva di aver dovuto continuare a pagare i canoni di leasing perché non riusciva a ottenere la radiazione del veicolo dal PRA, poiché il depositario ne tratteneva la disponibilità per il pagamento delle spese di recupero e custodia; imputava inoltre alla compagnia assicurativa di non aver inviato il perito e di non aver liquidato l'indennizzo, con conseguente protrarsi della detenzione del mezzo e aggravamento dei danni patrimoniali. Il Tribunale declinava la competenza territoriale in favore dei fori delle convenute o del luogo del sinistro. La società attrice proponeva regolamento di competenza sostenendo che l'eccezione di incompetenza era incompleta e quindi inefficace, perché non contestava tutti i criteri di collegamento astrattamente rilevanti, in particolare il foro del luogo di adempimento dell'obbligazione e lo stabilimento/rappresentante autorizzato della persona giuridica ai sensi dell'art. 19 c.p.c.; richiamava inoltre l'art. 1182, comma 3, c.c. per sostenere la competenza del luogo in cui essa aveva sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il Tribunale di Roma. Ha ritenuto fondato il rilievo dell'istante secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale non era stata formulata in modo completo da tutte le convenute: nel caso di persona giuridica, l'eccezione deve investire anche il criterio dello stabilimento e del rappresentante autorizzato a stare in giudizio previsto dall'art. 19 c.p.c.; inoltre, in presenza di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., l'eccezione proposta da uno solo dei convenuti deve coprire tutti i convenuti e tutti i possibili criteri di collegamento, altrimenti resta inefficace quanto al foro non contestato. La Corte ha anche respinto l'eccezione di improcedibilità del regolamento, affermando che la mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non comporta improcedibilità ma, al più, inammissibilità se il fascicolo non sia trasmesso e ciò impedisca la decisione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per il rilievo officioso dell'irritualità dell'eccezione e per la mancata deduzione sul punto da parte della ricorrente.
Norme richiamate
In tema di competenza territoriale delle persone giuridiche, l'eccezione deve contestare non solo la sede, ma anche l'eventuale stabilimento e il rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel luogo del giudice adito.
Richiamato come foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione o va eseguita, ma nel caso concreto l'eccezione non è stata ritenuta completa rispetto ai criteri territoriali.
In caso di cumulo soggettivo di domande connesse, l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da uno dei convenuti produce effetti sull'intero cumulo solo se riguarda tutti i convenuti e tutti i criteri di competenza rilevanti.
La Corte deve verificare d'ufficio la rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, anche se il ricorrente non l'abbia specificamente censurata.
La mancata istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non determina improcedibilità del regolamento; può rilevare solo come inammissibilità se il fascicolo non sia comunque pervenuto e sia necessario per decidere.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la competenza del luogo di domicilio del creditore per l'obbligazione pecuniaria, ma la Corte decide la questione sulla incompletezza dell'eccezione territoriale.
Citato nella domanda introduttiva per gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di competenza avverso una declinatoria di incompetenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione può e deve verificare d'ufficio la ritualità dell'eccezione di incompetenza, anche se la censura del ricorrente si concentra solo sull'erronea applicazione dei criteri di collegamento.
- L'eccezione di incompetenza territoriale proposta contro una persona giuridica è incompleta e quindi inefficace se non contesta espressamente tutti i criteri di collegamento previsti dall'art. 19 c.p.c., inclusi stabilimento e rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel luogo del giudice adito.
- In presenza di cumulo soggettivo di domande connesse, l'eccezione di incompetenza formulata da uno dei convenuti estende i suoi effetti all'intero cumulo solo se investe tutti i convenuti e tutti i possibili fori rilevanti; in difetto, il foro non contestato radica la competenza del giudice adito.
- La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio nel regolamento di competenza non comporta automaticamente improcedibilità del ricorso; l'eventuale rilievo processuale dipende dall'effettiva mancanza del fascicolo e dalla necessità dello stesso per la decisione.
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