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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31090/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia traeva origine da una domanda risarcitoria proposta da due soggetti nei confronti di più convenuti, tra cui un soggetto persona fisica e una società, con successiva decisione del tribunale che aveva accolto la domanda e condannato i convenuti in solido al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. In appello, uno dei convenuti otteneva una parziale riforma della decisione: la corte territoriale rideterminava il concorso di responsabilità, riducendo l'importo dovuto agli attori, disponeva la restituzione di quanto eventualmente pagato in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado e regolava anche le spese di lite e di altre voci accessorie. Avverso tale sentenza gli originari attori proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi. Tuttavia, prima dell'esame del ricorso, veniva depositata una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dai ricorrenti e dal loro difensore, con accettazione del controricorrente. La Corte, rilevata la rinuncia, non esaminava i motivi e dichiarava l'estinzione del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e accettata dal controricorrente, ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla restituzione di quanto pagato in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado a seguito della parziale riforma in appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base per la decisione in camera di consiglio del ricorso.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato per gli interessi moratori sulle somme liquidate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l'applicazione perché il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal ricorrente e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia concordata tra le parti costituite, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate se così richiesto e coerente con l'esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civile
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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