Cassazione Penale, Sentenza n. 14594/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Robustelli impugnava l'ordinanza del GIP del 17/10/2022 che dichiarava inammissibile la sua opposizione a decreto penale n. 413/2019 (emesso 4/9/2019 per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. A, d.lgs. 152/2006) per tardività. Proceduralmente: il decreto era stato notificato al ricorrente il 13/11/2019 e questi aveva presentato opposizione il 18/11/2019; all'udienza del 7/12/2020 la difesa eccepì la mancata notificazione al difensore nominato il 19/3/2019; il Tribunale dispose la rinnovazione della notificazione che fu eseguita il 18/12/2020 al difensore e il 21/12/2020 all'imputato. Successivamente la cancelleria notificò di nuovo il decreto all'imputato il 26/9/2022; Robustelli propose una nuova opposizione il 5/10/2022, ritenuta tardiva in quanto il GIP interpretò il termine di 15 giorni (art. 461, comma 5 c.p.p.) come decorrente dalla notificazione rinnovata del 21/12/2020. In cassazione il ricorrente ha sostenuto che la prima opposizione era tempestiva e valida e che la mancata notifica al difensore non annulla l'opposizione già proposta dall'imputato, quindi la dichiarazione di inammissibilità era errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'opposizione proposta dall'imputato a seguito della notificazione regolare all'imputato fosse valida e tempestiva e che il vizio relativo alla mancata notifica al difensore costituisca un problema indipendente e non vizi la notifica effettuata correttamente all'imputato. Ne consegue che non era necessario che l'imputato riproponesse una nuova opposizione dopo la rinnovazione della notificazione al difensore e che il GIP ha errato nel dichiarare inammissibile l'opposizione e nell'imporre l'esecutività del decreto. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Avellino per la prosecuzione del giudizio di opposizione validamente instaurato dall'imputato.
Norme richiamate
d.lgs. n.152/2006, art.256, comma 1, lett. A
Norma del reato per cui era stato emesso il decreto penale; indicata solo come titolo della contestazione materiale.
codice di procedura penale, art. 461, comma 5
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre opposizione al decreto penale. La Corte ha precisato che tale termine non ricomincia per l'imputato quando questi abbia già proposto tempestiva opposizione a seguito di una notifica valida nei suoi confronti.
codice di procedura penale, art. 450, comma 3
Prevede l'obbligo di notificare il decreto penale sia all'imputato sia al suo difensore. La Corte ha interpretato tali notificazioni come fasi indipendenti: il vizio nella notifica al difensore non invalida la notificazione regolarmente eseguita all'imputato.
codice di procedura penale, art. 461, comma 3
Regola le opzioni per riti alternativi dopo l'opposizione (es. giudizio abbreviato, patteggiamento). La Corte ha osservato che, a seguito della rinnovazione della notificazione al difensore, il Tribunale avrebbe dovuto verificare eventuali istanze del difensore relative a riti alternativi o richieste istruttorie senza pretendere una nuova opposizione dell'imputato.
codice di procedura penale, art. 463
Richiamato dal ricorrente come norma cui si sarebbe data violazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità e all'esecutività del decreto; la Corte ha comunque annullato il provvedimento impugnato per l'errore relativo alla valutazione della tempestività dell'opposizione.
Massime di principio
- La notifica regolarmente eseguita all'imputato valida di per sé la possibilità per l'imputato di proporre opposizione; la mancata notifica contemporanea al difensore non annulla automaticamente l'opposizione già proposta dall'imputato.
- La rinnovazione della notificazione nei confronti del difensore non fa decorrere ex novo il termine per l'opposizione a carico dell'imputato che abbia già esercitato tempestivamente il proprio diritto: il termine di 15 giorni non si riapre in tali casi.
- Se la notifica al difensore è mancante e poi rinnovata, il giudice deve limitarsi a rinnovare la notifica al difensore e a valutare eventuali richieste istruttorie o istanze per riti alternativi avanzate dal difensore; non è corretto chiedere all'imputato di riproporre una nuova opposizione se la sua precedente opposizione è valida.
- Per ragioni di economia e corretto sviluppo del procedimento, quando esiste una opposizione già pendente la corte deve proseguire il giudizio di merito piuttosto che dichiarare l'opposizione inammissibile per questioni attinenti esclusivamente alla notifica del difensore.
- In presenza di coimputati con posizioni separate per vizi di notifica, il giudice deve valutare attentamente se la situazione di nullità incide sulle decisioni di esecutività del decreto rispetto agli altri imputati; non è ammesso dichiarare esecutivo il decreto nei confronti di chi ha validamente opposto mentre permangono profili irrisolti relativi alla fase di notificazione per altri soggetti senza adeguata motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14568/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14569/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14574/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14576/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →