Cassazione Civile, Ordinanza n. 04360/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento di euro 3.801.636,51, relativa all'intera somma oggetto di un precedente avviso di accertamento ancora sub iudice davanti alla CTP di Sassari, che aveva anche disposto la sospensione cautelare. La CTP ha respinto il ricorso e la CTR ha confermato. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992, 29 d.l. n. 78/2010 e 15 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto inutilmente proposta l'impugnazione di un atto asseritamente non esecutivo. La censura in concreto era anche che l'intimazione chiedeva l'intera somma e non soltanto il terzo, come previsto per la riscossione in pendenza di impugnazione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che l'intimazione di pagamento non è di per sé un atto esecutivo, sicché la sua notificazione non è impedita dalla sospensione cautelare disposta dal giudice tributario; tuttavia l'atto di riscossione era viziato in proprio perché intimava il pagamento dell'intero importo, in violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 602/1973, che, in pendenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, consente l'iscrizione provvisoria e l'intimazione solo nei limiti di un terzo della somma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla impugnabilità degli atti nel processo tributario; la Corte non ne esclude la rilevanza, ma risolve la lite sul vizio proprio dell'intimazione e sulla corretta applicazione dell'art. 15 d.P.R. n. 602/1973.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; nel testo dell'ordinanza non emerge una specifica interpretazione autonoma di questa disposizione.
In pendenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, l'iscrizione provvisoria e la riscossione possono riguardare soltanto un terzo della somma, non l'intero importo; l'intimazione che richieda tutto il debito è illegittima.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento, pur non costituendo necessariamente atto esecutivo in senso stretto, è comunque impugnabile se presenta un vizio proprio incidente sulla legittimità della pretesa o della riscossione.
- Quando l'avviso di accertamento è ancora sub judice, la riscossione provvisoria deve rispettare i limiti quantitativi previsti dalla legge; la pretesa di pagamento dell'intero importo, anziché del solo terzo consentito, rende l'atto illegittimo.
- Il giudice non può arrestarsi alla qualificazione formale dell'atto come non esecutivo se il contribuente deduce un vizio sostanziale dell'intimazione fondato sulla violazione del limite legale alla riscossione provvisoria.
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